Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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mercato postale, ma anche delle ripercussioni sul finanziamento del servizio universale.
Poiché l’accesso agli impianti di caselle postali è un presupposto essenziale di un sistema di recapito funzionante, il capoverso 4 detta le scadenze per l’esame delle pratiche e prevede espressamente la possibilità di garantire una protezione giuridica provvisoria. È quindi possibile disporre ad esempio una regolamentazione d’accesso provvisoria valida per la durata della procedura. Il quarto capoverso stabilisce inoltre in deroga alle norme procedurali generalmente valide che il ricorso contro una decisione di prime cure è privato per norma di legge dell’effetto sospensivo. Tanto la protezione giuridica provvisoria quanto la negazione dell’effetto sospensivo dipendono da un importante interesse pubblico a una rapida regolamentazione. In assenza di questa disposizione si rischierebbe che le lungaggini procedurali compromettano per anni il corretto funzionamento dell’accesso.
Art. 8 Accesso alle banche dati di indirizzi
Il funzionamento degli ordini di rispedizione e di deviazione è essenziale per un recapito senza intoppi degli invii postali. La regolamentazione del reciproco accesso alle banche dati di indirizzi è indispensabile in quanto altrimenti gli ordini di rispedizione e di deviazione degli invii recapitati da altri operatori non potrebbero essere eseguiti o risulterebbero ostacolati. Le disposizioni relative all’accesso, agli accordi e alla procedura in caso di mancato accordo corrispondono a quelle previste all’articolo 7 per l’accesso agli impianti di caselle postali.
Art. 9 Controversie
Se si giunge a un accordo, spontaneamente o per decisione della PostCom, le controversie che ne possono derivare sono considerate come causa civile e di conseguenza sono giudicate dai tribunali civili.
Art. 10 Protezione dei dati
Il contenuto degli invii postali sottostà al segreto postale in virtù dell’articolo 321ter del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311). Tutti i fornitori di servizi postali sono organizzazioni che forniscono servizi postali ai sensi del CP. La protezione dei dati va nello stesso senso del segreto postale ma al di là del contenuto copre anche tutti i dati personali in rapporto con il traffico postale. In linea di principio, le disposizioni della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) si applica all’intero mercato postale. Vale quindi anche il principio secondo cui i dati non sono protetti in modo assoluto: il trattamento è ammesso se i dati sono stati acquisiti legalmente, se vengono trattati nel rispetto del principio della buona fede e del principio di proporzionalità e se i dati vengono impiegati soltanto per lo scopo indicato al momento della loro acquisizione, risultante dalle circostanze o previsto dalla legge.
A causa del grosso volume dei dati che a seconda delle circostanze possono venir raccolti e trattati nel mercato postale, e della sensibilità dei dati e in particolare degli indirizzi, conviene prevedere una disposizione speciale sulla protezione dei dati nella legge sulle poste, onde impedire che i dati personali vengano utilizzati per scopi diversi da quello del regolare recapito degli invii postali. Pensiamo principal-