Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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Il capoverso 4 contiene una delega di competenze al Consiglio federale casomai gli strumenti di regolazione ordinari della COMCO e del Sorvegliante dei prezzi non dovessero funzionare. Il Consiglio federale può esercitare questa facoltà se ad esempio il finanziamento del servizio universale fosse compromesso o se dovesse risultare che con gli strumenti disponibili non è possibile raggiungere gli obiettivi della legge sulle poste. In questi casi, potrebbe ad esempio introdurre prezzi fissi per i prodotti del servizio universale o un regime dei prezzi fondato sulla legge speciale prevedendo un cosiddetto price cap (fissazione di un prezzo per un determinato paniere di prodotti). L’attuazione spetterebbe quindi alla PostCom.

Art. 17 Diritti e obblighi connessi al servizio universale

I segni di valore sono una componente importante del servizio universale, in quanto consentono di impostare in molti luoghi e senza complicazioni gli invii di corrispondenza. Secondo il capoverso 1, dunque, il fornitore del servizio universale è l’unico ad avere il diritto di pubblicare, riprodurre, utilizzare e revocare i segni di valore con la scritta Helvetia, ma simultaneamente ha anche l’obbligo di emettere segni di valore. Sono così adempiute le prescrizioni della Convenzione postale universale, la quale prevede che il diritto nazionale definisca la competenza per i segni di valore postali. Il fornitore del servizio universale può decidere di emettere altri segni di valore. Com’è il caso già oggi, il Consiglio federale può designare i segni di valore emessi con sovrapprezzo.

In virtù del capoverso 2, inoltre, il fornitore del servizio universale ha il diritto di disporre gratuitamente del suolo pubblico. Questo diritto è concesso in primo luogo in rapporto con l’incarico di gestire buche delle lettere pubbliche (art. 15 cpv. 3 lett. b), ma può valere anche per altre infrastrutture necessarie all’adempimento del servizio universale.

Il capoverso 3 corrisponde al secondo emistichio dell’attuale articolo 11 capoverso 2 lettera a LPO. Questa riserva della legge speciale rispetto all’articolo 100 capoverso 2 CO è necessaria per parificare il fornitore del servizio universale agli altri operatori riguardo alla soppressione della responsabilità per colpa lieve.

Se viene incaricato di recapitare invii di corrispondenza e pacchi il giorno seguente, vale a dire durante la notte, il fornitore di servizi universali deve essere esonerato dal divieto di circolazione domenicale e notturno previsto per gli autoveicoli pesanti dall’articolo 2 capoverso 2 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). L’eccezione, che oggi è prevista dall’articolo 91 capoverso 4 lettera f dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), verrà adeguata per via di ordinanza nel quadro della normativa applicabile alla circolazione stradale. Nella medesima sede il Consiglio federale definisce in quale misura è possibile trasportare nel quadro di queste corse anche invii che esulano dal servizio universale.