Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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invii indirizzati a e spediti da persone ipovedenti e istituti per ciechi, sempre che contengano scritti in braille o registrazioni audio e non perseguano scopi di lucro.
Art. 16 Qualità e prezzi
Secondo il capoverso 1, le prestazioni del servizio universale nel settore dei servizi postali devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi, riferiti sia all’obbligo di trasporto sia all’accesso al servizio universale. La definizione dei valori ideali spetta alla PostCom. I valori ideali comprendono ad esempio le prescrizioni relative ai tempi di consegna (quota percentuale delle lettere e dei pacchi che raggiungono la meta entro i tempi prescritti), alla qualità della distribuzione (quota percentuale dei fuochi serviti senza limitazioni). Il fornitore del servizio universale sottopone ogni anno queste prescrizioni alla verifica da parte di un ente indipendente all’intenzione della PostCom. Quest’ultima può pubblicare i risultati della verifica.
I prezzi per le prestazioni del servizio universale devono essere stabiliti secondo principi commerciali; ciò significa che di regola i prezzi devono coprire i costi. Gli invii singoli di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono inoltre essere offerti a prezzi stabiliti indipendentemente dalle distanze, convenienti e definiti secondo principi uniformi. La limitazione delle prescrizioni tariffali agli invii singoli di piccoli clienti che spediscono invii o pacchi singoli o in numero esiguo sta a significare che il settore dei clienti commerciali, rispettivamente il trasporto di grandi quantità di invii con contenuto identico o diverso non è toccato da questa disposizione. In caso di modifiche di prezzo, l’autorità di regolazione verifica fondandosi sul capoverso 2 se il criterio dell’indipendenza dalla distanza è adempiuto. L’ulteriore verifica dei prezzi spetta al Sorvegliante dei prezzi e alla Commissione della concorrenza (COMCO). Il Sorvegliante dei prezzi verifica su preannuncio dell’impresa stessa o su comunicazione di terzi se i prezzi sono abusivi, come ad esempio nel caso in cui non sono frutto di una concorrenza efficace, vale a dire se i clienti non possono ripiegare su offerte analoghe se non con grande dispendio. Se non riesce a giungere un’intesa con l’impresa, il Sorvegliante dei prezzi può stabilire i prezzi per via di decisione. Dal canto suo la COMCO verifica se il comportamento del fornitore del servizio universale rispetta la legislazione in materia di cartelli o se detto fornitore esige invece prezzi irragionevoli o discriminanti in virtù di una posizione dominante sul mercato. Queste procedure servono a garantire che le tariffe praticate siano convenienti e calcolate secondo uguali principi come disposto dall’articolo 92 Cost.
Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 15 LPO in quanto stabilisce che i prezzi per il trasporto di giornali e periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Vengono concesse riduzioni per il recapito regolare durante i giorni lavorativi e feriali di quotidiani e periodici di carattere locale e regionale e della stampa associativa. Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti e in contropartita la Confederazione contribuisce alla concessione di queste riduzioni con un sussidio di complessivi 30 milioni di franchi. Tale promozione indiretta della stampa è stata decisa dal parlamento per l’ultima volta nel 2007 e perciò dovrebbe essere mantenuta. In particolare, il contributo di 10 milioni di franchi per la stampa associativa è previsto soltanto fino alla fine del 2011. Il Consiglio federale stabilisce per via di ordinanza i giornali e periodici interessati da questa riduzione riprendendo segnatamente le definizioni previste oggi all’articolo 15 capoversi 2 e 3.