Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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mercato di cui è incaricata la PostCom. L’obiettivo dell’apertura del mercato postale consiste nel permettere ingressi stabili sul mercato e non un’esplosione effimera di operatori che dopo pochi mesi o anni spariscono di nuovo dal mercato. La continua osservazione del mercato postale consente di individuare i prodromi di un tale sviluppo e se necessario di prendere provvedimenti. Oltre a questi obblighi di informazione, il Consiglio federale può esigere dai fornitori, fondandosi sull’articolo 36 capoverso 4, altre informazioni per il calcolo della tassa per il finanziamento del servizio universale.

Il Consiglio federale disciplina altri dettagli relativi agli obblighi di informazione, mentre la definizione concreta della forma e del contenuto delle informazioni è compito dell'autorità competente.

Art. 13 Responsabilità

Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali devono avere la possibilità di limitare o escludere la responsabilità per gli invii postali non iscritti. Questa regolamentazione speciale si fonda sulla riserva prevista all’articolo 455 capoverso 2 CO per il contratto di trasporto ed è giustificata dalle particolari difficoltà di prova relative al trasporto di invii postali non iscritti.

Sinora soltanto la Posta Svizzera ha usufruito di questa possibilità di deroga fondandosi sul primo semiperiodo dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a LPO. Questa eccezione viene ora estesa a tutti i fornitori di servizi postali, in quanto sostanzialmente tutti gli operatori che trasportano grossi volumi di invii postali non iscritti si trovano confrontati alle suddette difficoltà di prova. Per invii postali non iscritti si intendono gli invii senza prova di recapito10.

Art. 14 Servizio postale in situazioni straordinarie

Per garantire il servizio postale in situazioni straordinarie, il Consiglio federale può obbligare tutti i fornitori di servizi postali, fondandosi sul primo periodo del capoverso 1, a fornire tutte le prestazioni considerate utili e necessarie in tali circostanze. Sinora il Consiglio federale ha potuto sottoporre a quest’obbligo soltanto la Posta Svizzera. L’estensione dell’obbligo a tutti gli operatori appare oggettivamente giustificata: prima di tutto esprime il principio secondo cui in caso di crisi tutti gli attori del mercato devono assumersi determinati obblighi, e secondariamente un numero maggiore di fornitori consente anche in situazioni straordinarie di usufruire di un’offerta di servizi più vasta. La definizione dei servizi è determinata in particolare dalle esigenze di comunicazione dell’esercito e della protezione civile, ma anche della polizia, dei pompieri e dei servizi di soccorso. Inoltre, possono essere determinanti anche le esigenze di approvvigionamento economico del Paese e le necessità degli stati maggiori di condotta civili.

In base al secondo periodo del capoverso 1, il Consiglio federale è tenuto a disciplinare il finanziamento dei servizi richiesti tenendo conto anche degli interessi propri degli operatori.

Il capoverso 2 consente al Consiglio federale di reclutare il personale necessario anche in situazioni straordinarie. Questo provvedimento può essere attuato prima

10 Gli invii con prova di recapito vengono consegnati soltanto contro firma.