Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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dell’articolo 4 questo compito è di spettanza del Consiglio federale rispettivamente dell’autorità specializzata a tal fine incaricata. Tuttavia, la PostCom è tenuta a collaborare a questo scopo con l’autorità specializzata.
In virtù del capoverso 4 la PostCom informa il pubblico in merito alla propria attività e presenta annualmente un rapporto di attività al Consiglio federale.
Art. 28 Vigilanza
Senza misure efficaci per imporre l’ordinamento del mercato, l’obiettivo di un’equa concorrenza non può essere raggiunto. Di conseguenza, la PostCom ha a disposizione utili strumenti atti a favorire il conseguimento di tale obiettivo. Tali strumenti si applicano quando viene riscontrata una violazione del diritto. La misura di sorveglianza adottata deve ispirarsi ai principi di adeguatezza e di proporzionalità.
Il primo obiettivo consiste nell’eliminazione delle mancanze (giuridiche) constatate e nei provvedimenti da adottare affinché la violazione non si ripeta (lett. a). L’autorità deve venire a sapere se e come le mancanze siano state eliminate, rispettivamente deve essere informata sui provvedimenti adottati per evitare il reiterarsi della violazione.
La pubblicazione di un accertamento della violazione ai sensi della lettera b comporta una pubblicità negativa per l’impresa interessata. Le esperienze sinora acquisite dall’autorità di regolazione postale hanno dimostrato che nel settore le sanzioni vengono discusse dai consumatori e quindi esplicano anche una certa funzione preventiva. Conto tenuto del principio di proporzionalità, questa misura deve trovare applicazione soltanto nei casi in cui dopo l’adozione di primi provvedimenti l’impresa non dimostra la volontà di cooperare oppure se i clienti potrebbero essere toccati dal comportamento manchevole dell’impresa.
Le lettere c e d prevedono sanzioni amministrative repressive nei confronti dell’impresa responsabile. Può trattarsi di oneri, come ad esempio obblighi temporanei di informazione, restrizioni dell’attività o addirittura della radiazione dal registro. Le sanzioni previste alla lettera c sono adottate nei confronti del concessionario del servizio universale, quelle previste alla lettera d nei confronti delle persone soggette all’obbligo di notifica. Quindi, l’attività delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione constatata può essere limitata o addirittura vietata del tutto nel caso estremo.
Infine, la lettera e prevede il sequestro dei vantaggi in denaro conseguiti dall’impresa in violazione del diritto. La disposizione è volta a impedire che i fornitori possano trarre vantaggi finanziari da atti illeciti e deve essere distinta dalla multa prevista all’articolo 37.
L’inchiesta e il giudizio relativi alle violazioni del diritto sono di principio di spettanza dell’autorità incaricata dell’esecuzione della legge, vale a dire della PostCom. Le sue decisioni possono essere impugnate con i rimedi previsti dal diritto amministrativo federale.
Nella legge sulle poste non sono previste sanzioni amministrative speciali del tipo di quelle previste ad esempio dalla LTC. La spiegazione va ricercata nel fatto che simili disposizioni, che consentono di infliggere alle imprese pene elevate, sono sorte storicamente dalla legge sui cartelli. Dato che il compito di regolazione del mercato postale si limita a questioni che esulano dalla posizione dominante di un