Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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quelli cantonali: la sentenza di primo grado sarebbe impugnabile mediante appello – mezzo di ricorso completo – dinanzi alla giurisdizione d’appello, la cui sentenza sarebbe a sua volta impugnabile mediante ricorso unitario dinanzi alla Corte di diritto penale del Tribunale federale di Losanna; le parti potrebbero pertanto rivolgersi a due autorità di ricorso distinte. Tale opzione situerebbe tuttavia l’autorità giudicante di primo e di secondo grado presso il TPF di Bellinzona, per cui potrebbero sorgere dubbi in merito all’indipendenza dei giudici d’appello, che si pronuncerebbero infatti sulla qualità del lavoro svolto dai loro colleghi di primo grado. È inevitabile quindi che i giudici rischino di farsi condizionare, in particolare nel tentativo di dimostrarsi «più che imparziali». È indubbio che, stando così le cose, l’una o l’altra delle parti in causa affronterebbe a malincuore la procedura d’appello. Inoltre la supplenza dei giudici tra le varie corti si prospetterebbe più difficile: motivi di ricusazione impedirebbero a un giudice della Corte dei procedimenti penali (Corte dei reclami penali) di fungere da supplente nella corte d’appello e vice versa. Lo stesso dicasi per la supplenza diretta tra Corte dei procedimenti penali e Corte penale.

2.6.3 Mole di lavoro pressoché invariata per il Tribunale federale

Contrariamente al vecchio ricorso per cassazione e all’attuale ricorso unitario in materia penale, l’appello – così come concepito negli articoli 406 segg. D-CPP – permette di censurare l’apprezzamento dei fatti da parte dell’autorità inferiore. Gli appelli dovrebbero pertanto risultare più numerosi dei ricorsi unitari contro le sentenze di autorità cantonali superiori.

Tale mole addizionale di lavoro va però relativizzata. Sebbene l’appello sia un mezzo di ricorso completo, il suo disbrigo risulta meno oneroso del giudizio nel merito in prima istanza: il tribunale d’appello si affida infatti alle prove assunte dal tribunale di primo grado (art. 397 D-CPP). L’esperienza dei Cantoni insegna che i complementi di prova sono del tutto eccezionali nelle procedure d’appello.

A differenza dei procedimenti di primo grado, la procedura d’appello prevede varie deroghe al principio dell’oralità: talune procedure si svolgono per scritto (art. 413 cpv. 1 D-CPP), altre richiedono il dibattimento (art. 412 D-CPP). Chi dirige il procedimento può, con il consenso delle parti, ordinare una procedura scritta nella maggior parte dei casi, e per la precisione qualora vengano impugnate sentenze di un giudice unico (l’art. 19 cpv. 2 D-CPP consente alla Confederazione di introdurre un giudice unico le cui competenze vanno oltre quelle attualmente definite all’art. 27 cpv. 1 lett. a LTPF) o qualora, nel caso di sentenze collegiali, la presenza dell’imputato non sia necessaria (art. 413 cpv. 2 D-CPP). Viste le esperienze maturate nei Cantoni, si può presumere che la procedura d’appello si svolgerà perlopiù in forma scritta.

La procedura d’appello appare mirata per due versi: di norma la sentenza di primo grado non viene impugnata nel suo insieme, per cui il tribunale d’appello è chiamato a chinarsi unicamente sui punti impugnati (eccezion fatta per la deroga all’art. 411 cpv. 2 D-CPP); senza contare che è più semplice valutare una situazione di fatto e di diritto già motivata in precedenza da un’autorità giudiziaria inferiore.