Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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ma tale svantaggio va relativizzato: infatti il ricorso in materia penale contro sentenze cantonali di ultima istanza serve in primo luogo a garantire l’applicazione uniforme del diritto in Svizzera. Tale problema non si pone nei casi di giurisdizione federale, dal momento che il TPF assicura già una giurisprudenza omogenea.
Designare il Tribunale federale come autorità d’appello nei casi di giurisdizione federale rappresenta la soluzione più semplice e pragmatica. L’attuazione pratica non pone problemi organizzativi, poiché è possibile sfruttare le strutture esistenti. I costi supplementari sono minimi, e la mole di lavoro aggiuntiva per il Tribunale federale resterà contenuta (cfr. n. 2.6.3).
2.6.2 Altre opzioni
Per la LOAP sono state esaminate altre tre opzioni: escludere per legge la creazione di una giurisdizione d’appello federale, creare un nuovo tribunale d’appello federale indipendente o integrare il tribunale d’appello nel TPF di Bellinzona.
La prima opzione («soluzione zero») potrebbe vantare a suo attivo l’uso parsimonioso delle risorse della Confederazione. Attualmente, le parti nei procedimenti penali federali non possono ricorrere in appello. A sostegno di tale opzione si potrebbe altresì addurre che il TPF – conscio dell’inappellabilità delle sue decisioni – cerca di adempire le proprie funzioni di tribunale di primo grado con particolare cura e che un tribunale speciale composto da giudici togati pare forse più indicato di un tribunale distrettuale o di un giudice unico cantonale, che rischia di affondare nella mole dei casi da affrontare. Tuttavia, tale opzione non risponde al disegno di Codice di procedura penale, che prevede un appello contro ogni sentenza di primo grado. Il messaggio del Consiglio federale inoltre prevede esplicitamente la creazione di una giurisdizione d’appello federale (FF 2006 1032 e 1284). Il legislatore federale ha certo le sue buone ragioni per imporre ai Cantoni due gradi di giurisdizione con un mezzo di ricorso completo, per cui appare ingiustificabile rinunciare all’appello proprio nel procedimento penale federale. Le cause complesse trattate a Bellinzona richiedono appunto una protezione giuridica integrale. Senza contare che i Cantoni potrebbero rimproverare alla Confederazione – a ragione – di non essere disposta ad assumersi le proprie responsabilità. Va pertanto garantita l’appellabilità delle sentenze del TPF.
È stata pure scartata l’idea di istituire un tribunale d’appello completamente nuovo e autonomo sul piano amministrativo in un luogo qualsiasi della Svizzera. Il numero di cause attese non è sufficiente per sfruttare appieno le capacità di un tribunale di giudici togati, dotato dell’infrastruttura del caso e operativo in tre lingue. L’onere economico potrebbe essere sopportato prevedendo tutt’al più uno, al massimo due giudici ordinari; gli altri giudici non potrebbero svolgere che una moderata attività a tempo parziale. Il più delle volte, il tribunale d’appello si comporrebbe pertanto di un presidente ordinario e di due giudici cantonali reclutati preferibilmente nei tribunali d’appello cantonali e «ferrati» nella prassi giuridica tutt’altro che uniforme dei Cantoni. In altre parole, non sarebbe possibile garantire una giurisprudenza omogenea, compito eccellente di un tribunale d’appello. Alla luce di quanto appena illustrato, l’opzione non è stata approfondita.
Allo stesso modo è stata scartata l’opzione che prevedeva l’integrazione del tribunale d’appello nel TPF di Bellinzona. Di per sé, tale soluzione offrirebbe il vantaggio di conferire ai procedimenti federali la stessa tutela giurisdizionale di cui godono