Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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- disbrigo dei reclami contro le autorità di perseguimento penale (art. 401 cpv. 1 lett. a D-CPP);
- disbrigo dei reclami contro decreti, ordinanze e atti procedurali non appellabili dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni puramente ordinatorie (art. 401 cpv. 1 lett. b D-CPP);
- disbrigo dei reclami contro le decisioni dei giudici dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dalla legge: articolo 401 capoverso 1 lett. c D-CPP in combinato disposto con gli articoli 221 capoverso 2, 278 capoverso 3, 280 capoverso 3, 284 capoverso 3 e 297 capoverso 3 D-CPP (cfr. messaggio, pag. 1381 nota n. 547).
Dal 1° gennaio 2007, la Corte dei reclami penali del TPF è suddivisa in quella dei procedimenti penali e quella dell’assistenza giudiziaria in materia penale (Corte dei reclami penali 1 risp. 2; cfr. art. 9 del regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale; [RS 173.710]). Tali corti dovranno fungere da giurisdizione di reclamo secondo il Codice di procedura penale. È la soluzione più semplice in termini organizzativi, dal momento che le strutture necessarie esistono già.
Va inoltre garantito che le Corti dei reclami penali continuino ad adempire i compiti attribuiti loro da altre leggi federali. Per offrire al TPF la massima autonomia organizzativa, l’articolo 24 LOAP prevede una o più Corti dei reclami penali. La suddivisione attuale in due corti non è quindi obbligatoria. Inoltre il TPF può attribuire liberamente i compiti alle singole corti.
Le Corti dei reclami penali del TPF continueranno a operare in forma collegiale nella composizione di tre giudici, fermo restando le competenze di chi dirige il procedimento, secondo l’articolo 403 D-CPP (cfr. art. 29).
2.6 Il Tribunale federale in qualità di tribunale d’appello
2.6.1 Struttura
Un’ulteriore autorità penale prevista dal Codice di procedura penale è il tribunale d’appello, chiamato a giudicare le domande di revisione e gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado (art. 21 cpv. 1 D-CPP). Il Codice di procedura penale concepisce il tribunale d’appello come tribunale di secondo grado con ampi poteri d’esame (controllo dei fatti e del diritto; cfr. art. 406 cpv. 2 e 3 D-CPP). Attualmente la Confederazione non dispone di un collegio giudicante analogo ai tribunali cantonali superiori: certo, nei casi di giurisdizione federale, il Tribunale federale esamina anche le decisioni rese dal TPF sui ricorsi in materia penale, ma si tratta di un mero controllo del diritto, non dei fatti (art. 95 segg. LTF).
In futuro, nei casi di giurisdizione federale, il Tribunale federale fungerà da tribunale d’appello ai sensi del Codice di procedura penale, il che ne fa un’autorità penale della Confederazione ai sensi della LOAP (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d). È previsto che le decisioni della Corte penale del TPF non siano più impugnabili mediante ricorso in materia penale, ma esclusivamente mediante appello, mezzo di ricorso completo. In questi casi il potere d’esame del Tribunale federale viene pertanto esteso ai fatti. Le sentenze cantonali di ultima istanza restano per contro impugnabili esclusivamente mediante ricorso in materia penale. Le parti nel procedimento penale federale «perdono» quindi un’autorità ricorsuale rispetto ai procedimenti cantonali (cfr. n. 2.6.2),