Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

2.6.4 Atto normativo da modificare (allegato)

Si è rinunciato di proposito a fissare nella LOAP tale nuova competenza del Tribunale federale per non intaccare l’omogeneità della legge sul Tribunale federale, che disciplina per esteso le competenze e le procedure del Tribunale federale. Le nuove attribuzioni vanno tuttavia inserite nella legge sul Tribunale federale, modificata di conseguenza nell’allegato alla LOAP. Il nuovo articolo 119a capoverso 2 LTF precisa in particolare che la procedura di appello è retta dalle disposizioni del Codice di procedura penale.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L’articolo 1 specifica il principale contenuto normativo della LOAP, ossia esecuzione e integrazione del Codice di procedura penale in materia di giurisdizione federale. Il concetto di «giurisdizione federale» si riallaccia agli articoli 23 e 24 D-CPP. Sono esecutive le disposizioni dei Titoli secondo e terzo, che disciplinano in maniera essenziale, ma particolareggiata l’organizzazione delle autorità penali della Confederazione in base al Codice di procedura penale. Le disposizioni integrative si trovano al Titolo quarto e vertono sul diritto procedurale.

L’articolo è stato formulato optando per un tenore quanto più generico e astratto per racchiudere le svariate attribuzioni della LOAP (designazione, nomina, composizione, organizzazione e attribuzioni delle singole autorità penali nonché disposizioni procedurali integrative). Considerate le numerose eccezioni, si è rinunciato a una definizione esplicita delle varie attribuzioni quali la designazione delle autorità penali e le regole che ne reggono la nomina, la composizione ecc. perché ciò avrebbe richiesto altrettante deroghe per la polizia, i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi e i giudici federali, la cui nomina, organizzazione ecc. non è disciplinata dalla LOAP. Si è altresì rinunciato a prevedere l’applicabilità generale della legislazione speciale.

Art. 2 Autorità penali della Confederazione

L’articolo 2 elenca tutte le autorità penali della Confederazione. La distinzione terminologica tra autorità di perseguimento penale e autorità giudicanti si basa sugli articoli 12 e 13 D-CPP.

Il capoverso 2 s’ispira all’articolo 13 D-CPP ed evita di proposito l’espressione «autorità giudiziarie della Confederazione», che esclude i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, non soggetti a vigilanza né a nomina da parte della Confederazione.

Il capoverso 2 lettera b rinuncia a indicare la corte del Tribunale federale cui competono gli appelli, dal momento che la legge attribuisce tale competenza al Tribunale federale (art. 13 LTF).

Art. 3 Lingua del procedimento

La scelta della lingua del procedimento rientra, formalmente, nelle «Disposizioni procedurali integrative» ai sensi del Titolo quarto. Considerata tuttavia l’importanza