Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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che la lingua riveste per i soggetti del diritto, pare opportuno integrarla nel Titolo primo «Disposizioni generali», tanto più che la lingua scelta vale, in linea di massima, per tutte le fasi del procedimento e per tutte le autorità penali della Confederazione.
Il capoverso 1 si basa sull’articolo 65 D-CPP, che invita i Cantoni a designare le «lingue ufficiali» delle loro autorità penali. Poiché la Costituzione (art. 70) statuisce le «lingue ufficiali» della Confederazione, la disposizione verte – per quanto riguarda la Confederazione – piuttosto sulla determinazione della «lingua del procedimento». Le lingue indicate corrispondono alle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Si rinuncia a prevedere il romancio come lingua del procedimento.
Secondo il capoverso 2, la lingua è determinata dal MPC, che dirige il procedimento. La disposizione elenca i fattori che il MPC deve considerare nello scegliere la lingua (lingua nel luogo del primo atto istruttorio, conoscenze linguistiche delle parti in causa, lingua degli atti essenziali). In via eccezionale possono essere prese in considerazione anche le risorse a disposizione.
In linea di principio, la lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato (cpv. 3). Come tutte le decisioni ordinatorie, anche questa può essere riconsiderata se motivi gravi lo richiedono (cpv. 4). La legge cita, a titolo d’esempio, la disgiunzione o la congiunzione di un procedimento.
Al differenza di quanto previsto all’articolo 97 capoverso 2 PP, il MPC si serve della lingua scelta anche per il dibattimento.
3.2 Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale
3.2.1 Capitolo 1: Polizia
Art. 4 Adempimento dei compiti di polizia
L’articolo 4 specifica le forze di polizia che adempiono compiti di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 12 lettera a D-CPP. Si tratta della Polizia giudiziaria federale (lett. a), di altre unità dell’Ufficio federale di polizia (lett. b), di altre autorità federali (lett. c) e di forze di polizia cantonali (lett. d). A differenza della Polizia giudiziaria federale, le autorità elencate alle lettere b-d non fungono in prevalenza da polizia giudiziaria. Va pertanto garantito che le disposizioni del Codice di procedura penale si applichino soltanto nella misura in cui tali autorità operino nell’ambito del perseguimento penale. L’ambito di applicazione dell’articolo 4 lettere b-d è più limitato rispetto al diritto in vigore, che contempla tutti i «funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni» (art. 17 cpv. 2 PP).
Le lettere b e c specificano che altre unità dell’Ufficio federale di polizia e altre autorità federali sono considerate forze di polizia ai sensi della LOAP e del Codice di procedura penale soltanto nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti in materia di perseguimento penale. Occorre quindi una base legale esplicita. L’espressione «in materia di perseguimento penale» s’ispira all’articolo 15 capoverso 1 D-CPP. Inoltre si presuppone implicitamente che le autorità citate siano operative nei limiti delle loro competenze o restino inattive pur essendo tenute ad agire per legge.