Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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La lettera b potrebbe applicarsi per esempio al Servizio federale di sicurezza, la lettera c invece al Corpo delle guardie di confine, all’Amministrazione delle dogane, alla polizia ferroviaria o alle autorità penali amministrative.
Secondo la lettera d fanno parte delle autorità federali di perseguimento penale anche le forze di polizia cantonali che adempiono compiti di polizia nell’ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione. Il MPC e la Polizia giudiziaria federale continueranno ad appoggiarsi alle forze di polizia dei Cantoni e dei Comuni anche in futuro. L’assistenza fornita spontaneamente, ad esempio per sequestrare denaro falso o arrestare una persona sospetta, è retta dall’articolo 27 capoverso 1 D-CPP. All’assistenza giudiziaria vera e propria, quale ad esempio l’esecuzione di atti procedurali ad opera di un Cantone su richiesta della Confederazione, si applicano gli articoli 41 segg. D-CPP sull’assistenza giudiziaria nazionale. Le disposizioni pertinenti sono in particolare l’articolo 41 capoverso 3 (assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia), l’articolo 45 (gratuità) e l’articolo 47 capoverso 1 D-CPP (esecuzione di atti procedurali). In entrambi i casi, le autorità operano esclusivamente in veste di polizia cantonale, per cui non sarebbe corretto assoggettarle alla LOAP.
Non rientra invece nel concetto di assistenza l’attività degli organi di polizia cantonali operanti in veste di polizia della Confederazione. Si tratta di prestazioni per le quali l’Ufficio federale di polizia non è attrezzato perché non dispone di unità di polizia di sicurezza. Le forze di polizia cantonali che intervengono nell’ambito di operazioni congiunte con le autorità federali sono considerate autorità penali della Confederazione secondo l’articolo 4 lettera d (con gli effetti di cui all’art. 5). I Cantoni devono continuare a mettere a disposizione le risorse necessarie.
Alla stregua dell’articolo 17 capoverso 2 PP, anche la LOAP non si fonda sul concetto formale di polizia: ogni membro di un’autorità federale, cantonale o comunale può fungere da agente di polizia ai sensi degli articoli 5 - 7 LOAP, purché l’attività nell’ambito del perseguimento penale poggi su una base legale e la cooperazione con le autorità cantonali sia imperniata sulle istruzioni delle autorità penali della Confederazione. Un guardiacaccia cantonale può quindi senz’altro svolgere compiti di polizia federale se l’incarico gli è stato affidato dal MPC o dalla Polizia giudiziaria federale a scopo di collaborazione.
Art. 5 Forze di polizia cantonali
L’articolo 5 specifica che le forze di polizia cantonali che svolgono compiti di perseguimento penale in materia federale agiscono in veste di autorità federale, purché cooperino con le autorità penali della Confederazione.
Di conseguenza, il capoverso 1 assoggetta le forze di polizia cantonali alla vigilanza e alle istruzioni del MPC. Lo scopo è di uniformare la vigilanza e il diritto di impartire istruzioni a favore del MPC per semplificare la comunicazione e la coordinazione nelle operazioni congiunte con la Polizia giudiziaria federale e le forze di polizia cantonali. Il diritto di impartire istruzioni e di esercitare la vigilanza risulta dall’articolo 15 capoverso 2 D-CPP. Il disegno di legge federale sull’impiego della coercizione e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione prevede altresì un disciplinamento unico per la polizia federale e le forze di polizia cantonali che devono ricorrere alla coercizione diretta (cfr. art. 2 dLICo)