Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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Il capoverso 2 stabilisce che le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali non sono impugnabili dinanzi ai giudici cantonali, bensì dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF. Per il soggetto del diritto intenzionato a presentare reclamo è irrilevante se l’atto procedurale commesso durante un intervento congiunto va imputato a un funzionario cantonale o federale. La disposizione si basa sull’articolo 401 capoverso 1 lettera a D-CPP e previene la frammentazione dei rimedi giuridici.
La qualifica come polizia della Confederazione sortisce un effetto secondario positivo, in quanto i rinforzi non operano esclusivamente nel Cantone di stanza, ma possono portare avanti i propri interventi anche varcando i confini cantonali.
3.2.2 Capitolo 2: Ministero pubblico della Confederazione
3.2.2.1 Sezione 1: Autorità, composizione e sede
Art. 6 Autorità
In virtù dell’articolo 14 capoverso 1 D-CPP, la Confederazione determina le proprie autorità penali. Pertanto deve designare anche l’organo che funge da pubblico ministero della Confederazione. Tale funzione continuerà ad essere attribuita al MPC.
Art. 7 Composizione
L’articolo 7 specifica i componenti del MPC. Le lettere a - d elencano in ordine gerarchico i responsabili che rappresentano il MPC verso l’esterno:
− la lettera a continua a porre il «procuratore generale della Confederazione» a capo del MPC (cfr. art. 9);
− la lettera b cita il procuratore generale supplente della Confederazione (cfr. art. 10);
− la lettera c menziona i procuratori capo, che dirigono le singole unità del MPC (cfr. art. 11);
− la lettera d si riferisce ai procuratori pubblici che di norma dirigono i singoli procedimenti. La legge rinuncia di proposito a specificare i procuratori assistenti. Il MPC è tuttavia libero di istituire altre categorie sul genere dell’esempio citato;
− la lettera e infine contempla tutti gli altri collaboratori del MPC, ossia le persone che affiancano i procuratori pubblici nei procedimenti (cancellieri, personale di cancelleria), ma anche il personale amministrativo del MPC che non interviene nei singoli procedimenti (ad. es. giuristi del servizio giuridico, collaboratori del servizio di contabilità). La lettera e comprende anche le persone cui compete l’esecuzione delle sentenze da parte del MPC (cfr. art. 65).
Per consentire strutture flessibili in base alle esigenze del perseguimento penale, la LOAP rinuncia a specificare il personale del MPC di grado gerarchico inferiore al procuratore generale supplente.