Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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Art. 8 Sede e sedi distaccate
L’articolo 8 è un’importante disposizione organizzativa e precisa che il MPC ha sede a Berna. Per facilitare eventuali ristrutturazioni dettate da nuove circostanze, si è tuttavia rinunciato ad indicare nella legge l’ubicazione delle sedi distaccate, attualmente stabilite a Losanna, Lugano e Zurigo. Secondo il capoverso 2, il MPC può, previa autorizzazione del DFGP, aprire e chiudere sedi distaccate. Le pertinenti disposizioni andranno inserite in un regolamento, che va pubblicato (cfr. art. 15).
3.2.2.2 Sezione 2: Organizzazione e competenze
Art. 9 Procuratore generale della Confederazione
L’articolo 9 disciplina per legge i diritti e i doveri del procuratore generale.
Secondo il capoverso 1, la direzione compete di principio al procuratore generale, che è di rango gerarchico superiore rispetto a tutti gli altri collaboratori del MPC e pertanto ne assume la responsabilità globale.
Il capoverso 2 attribuisce al procuratore generale la responsabilità per un perseguimento penale competente ed efficiente (lett. a). Gli spetta inoltre la responsabilità imprenditoriale di creare e gestire un’organizzazione adeguata (lett. b) e di impiegare in maniera efficace collaboratori, risorse finanziarie e materiali (lett. c).
Art. 10 Procuratore generale supplente della Confederazione
In futuro vi sarà un unico procuratore generale supplente, in linea con il disegno di concentrare su poche persone la responsabilità globale e le principali competenze.
Il capoverso 2 illustra come il supplente disponga delle medesime competenze e attribuzioni del procuratore generale. In tal modo è garantita una supplenza completa, in particolare nei casi in cui le circostanze non permettono (più) al procuratore generale di istruire il suo supplente. Ciò non esclude tuttavia che, nel caso specifico, il procuratore generale restringa il potere di rappresentanza del suo supplente a mezzo di un’istruzione.
Art. 11 Procuratori capo
L’articolo 11 precisa che ciascun procuratore capo è a capo di un’unità. Stabilire il numero e i compiti delle unità in seno al MPC rientra nell’autonomia organizzativa del MPC e quindi del procuratore generale (cfr. art. 15). Il numero e i compiti dei procuratori capo restano quindi imprecisati.
I compiti dei singoli procuratori pubblici non sono stati disciplinati proprio per sottolineare che costoro sono privi di autonomia tecnica e amministrativa rispetto al procuratore generale e ai procuratori capo.
Art. 12 Istruzioni
L’articolo 12 disciplina la facoltà di impartire istruzioni generali e/o specifiche. Rientrano in tali categorie sia le direttive organizzative sia quelle tecniche, tese ad esempio a uniformare i procedimenti o a determinare l’andamento di un procedimento specifico.
Capoverso 1