Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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Art. 13 Approvazione dei decreti

L’articolo 13 impone l’approvazione del procuratore capo per i decreti di abbandono, di non luogo a procedere e di sospensione emessi dai procuratori pubblici. Lo stesso dicasi per i decreti analoghi dei procuratori capo, che vanno approvati dal procuratore generale.

Il controllo da parte dei superiori è teso a garantire che i motivi all’origine dell’abbandono o del non luogo a procedere siano di natura puramente materiale. La disposizione mira a prevenire atti di corruzione.

Per non veicolare un’immagine di discordia e quindi di debolezza – ad esempio quando il procuratore che dirige il procedimento chiede l’annullamento e il procuratore capo glielo nega – il MPC è libero di schivare il problema emanando un’istruzione che preveda un esame preliminare.

Art. 14 Rimedi giuridici del Ministero pubblico della Confederazione

Il capoverso 1 elenca i membri del MPC legittimati all’impugnazione, e precisamente il procuratore generale, i procuratori capo e i singoli procuratori pubblici che hanno promosso e sostenuto l’accusa. Per quanto riguarda quest’ultimi, lo scopo è di tributare loro maggiore credito professionale.

Tale disciplinamento non esclude tuttavia che il procuratore generale restringa, mediante istruzione specifica, la cerchia delle persone legittimate (secondo l’art. 15 cpv. 3 dPP, nel testo del progetto sulla vigilanza, la decisione in merito non spetta ai procuratori pubblici, ma esclusivamente al procuratore generale). I passaggi obbligati non diminuirebbero, segnatamente per i ricorsi in appello: una volta notificata la motivazione scritta, occorre infatti decidere di nuovo se mantenere l’appello (cfr. art. 407 D-CPP, che prevede una procedura a più riprese).

Il capoverso 2 specifica che le persone elencate sono altresì legittimate a limitare o a ritirare i rimedi giuridici e a commutare gli appelli in appelli incidentali.

Art. 15 Organizzazione e informazione del pubblico

Il capoverso 1 conferisce al procuratore generale la competenza di emanare le disposizioni necessarie sull’organizzazione del MPC sotto forma di un regolamento, che va pubblicato. Di fatto il procuratore generale è libero di emanare più di un regolamento. Sul piano formale si tratta di un atto normativo da pubblicare nella raccolta ufficiale (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6° ed., Zurigo 2005, pag. 547). Tale norma rende più trasparente l’organizzazione del MPC.

Il procuratore generale ha la facoltà di rendere il MPC forte ed efficiente. Un disciplinamento legale troppo minuzioso rischierebbe di restringere a dismisura il margine di manovra del MPC. Difatti l’organizzazione del MPC si caratterizza per la sua scarsa densità normativa rispetto al TPF. Essendo un’autorità non giudiziaria, il MPC non necessita comunque di una struttura organizzativa disciplinata per legge nei minimi particolari. Un’organizzazione di questo tipo contribuisce a rendere indipendente la magistratura in quanto elimina numerosi fattori che possono condizionare i giudici; risponde quindi all’esigenza costituzionale di un tribunale indipendente (cfr. art. 30 cpv. 1 Cost.). La funzione dei membri del MPC è diversa, e la legge prevede esplicitamente determinate possibilità di intervento da parte delle unità preposte in seno al MPC e – in termini generali ed astratti – da parte del Con-