Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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generale nominato per un determinato periodo può ricevere disdetta ordinaria per la fine della durata della funzione (art. 32 cpv. 3 lett. b OPers). La disdetta immediata in qualsiasi momento è ammessa unicamente in presenza di gravi manchevolezze, purché ragioni di buona fede impediscano di esigere che la controparte continui ad onorare il contratto (art. 32 cpv. 3 lett. a OPers in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 7 LPers).
Dal momento che la durata della carica va mantenuta (cfr. art. 18), il diritto di disdetta non può essere disciplinato altrimenti. È escluso in particolare un termine di disdetta (ordinario) diverso dalla durata della carica, che altrimenti perderebbe ogni validità. L’unica opzione praticabile consisterebbe nel rinunciare alla durata della carica per tutti i procuratori, ma il danno ideale che ne deriverebbe supererebbe di gran lunga l’eventuale beneficio finanziario.
Alla luce di tali considerazioni pare opportuno continuare ad applicare il diritto del personale federale a tutti i collaboratori del MPC.
3.2.2.4 Sezione 4: Vigilanza
Art. 20 Principio
L’articolo 20 è ispirato al progetto sulla vigilanza (cfr. art. 15 cpv. 4 e 16 cpv. 1 dPP), ma non sottopone il MPC alla vigilanza del DFGP, bensì del Consiglio federale (cfr. supra, n. 2.2.2).
Il capoverso 1 statuisce il principio che la vigilanza formale sul MPC spetta al Consiglio federale. La disposizione si riferisce al concetto tradizionale di vigilanza gerarchica, chiamata a garantire in via generale che i compiti vengano adempiti in maniera regolare, opportuna ed efficace. La vigilanza gerarchica comprende tutte le attività necessarie all’andamento regolare e regolato del servizio. Sul piano materiale, la vigilanza è affidata al DFGP, perché è praticamente impossibile che il Consiglio federale possa esercitare la vigilanza materiale.
Attualmente la vigilanza tecnica è affidata alla Corte dei reclami penali del TPF (cfr. art. 28 cpv. 2 LTPF), che tratta anche le denunzie di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). D’ora in poi tale compito spetta al Consiglio federale.
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può istruire il MPC su come adempire i propri compiti. Sono ammesse istruzioni generali e astratte che non si riferiscano a casi specifici. Possono vertere sull’organizzazione del MPC o sull’impostazione dei procedimenti (ad es. l’applicazione del principio di opportunità). Il DFGP controlla che il MPC rispetti tali istruzioni ed è altresì autorizzato ad adottare provvedimenti (ad es. un ammonimento) se il MPC non si attiene alle istruzioni impartite.
Il capoverso 3 riprende e chiarisce la norma dell’attuale articolo 16 capoverso 4 primo periodo PP. Escludere la facoltà di impartire istruzioni specifiche sul sostegno dell’accusa e l’impugnazione, come pure sull’apertura, la conduzione o la chiusura di un procedimento (ossia il suo abbandono o altra conclusione) significa evitare ingerenze politiche nel caso specifico. La conduzione dei procedimenti include anche la ripartizione interna delle cause tra i procuratori. La legalità delle decisioni specifiche può essere garantita poiché i singoli atti o le omissioni del MPC sono