Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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Capoversi 2 e 3
I dati relativi ai singoli procedimenti sono strettamente confidenziali nell’interesse sia dell’esercizio della pretesa punitiva da parte della comunità sia della protezione della personalità di eventuali persone coinvolte. Tale riservatezza prevale sugli interessi della vigilanza. Il capoverso 2 prevede quindi che le persone incaricate dal DFGP di richiedere informazioni o di effettuare controlli abbiano accesso totale agli atti processuali, dato che non possono fare altrimenti per farsi un’idea concreta dell’attività svolta dal servizio sottoposto alla loro vigilanza. Tuttavia, tale diritto di consultazione si limita all’oggetto della verifica o del controllo definito di volta in volta dal DFGP, e gli incaricati non possono comunicare in alcun caso (nemmeno ai loro diretti committenti) dati grezzi tratti dagli atti processuali (cpv. 3). Per «comunicazione» si intende, conformemente all’articolo 3 lettera f della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), in particolare il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio autorizzandone la consultazione, la trasmissione o la diffusione. Nel rapporto presentato ai committenti, i dati vanno anonimizzati e presentati in una forma che impedisca di risalire ai dati protetti del procedimento. Il DFGP dovrà affidare le singole mansioni di vigilanza a persone idonee dotate di comprovate competenze tecniche, e garantire la necessaria continuità. Il divieto di trasmettere i dati, gravante sulle autorità di vigilanza, non va tuttavia inteso come deroga alle disposizioni di procedura penale applicabili ai testimoni o agli obblighi legali nell’ambito di un’inchiesta parlamentare, che hanno comunque la precedenza.
Il contenuto dei capoversi 2 e 3 corrisponde per ampi versi a quello dell’articolo 16 capoverso 4 dPP (progetto sulla vigilanza).
3.3 Titolo terzo: Autorità giudiziarie
3.3.1 Capitolo 1: Tribunale penale federale
Il primo capitolo del titolo terzo della LOGP subentra all’attuale legge sul Tribunale penale federale. Tuttavia, la LOGP propone una struttura diversa rispetto alla legge sul Tribunale penale federale: dopo la sede, la composizione e la vigilanza (Sezione 1) vengono disciplinate le Corti penali e le Corti dei reclami penali (Sezioni 2 e
3) e infine il diritto procedurale applicabile (Sezione 4). Seguono le disposizioni sui giudici (Sezione 5) e sull’organizzazione del Tribunale (Sezione 6). L’idea è di accentuare maggiormente il punto di vista di chi adisce la giustizia, più interessato alla procedura che non all’organizzazione.
Il TPF resta il tribunale penale ordinario della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTPF). Il suo statuto è pari a quello del Tribunale amministrativo federale e – per quanto riguarda l'iter ricorsuale – è l'autorità di grado inferiore del Tribunale federale. Le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a quest’ultimo mediante appello e, a determinate condizioni, mediante ricorso in materia penale.
3.3.1.1 Sezione 1: Sede, composizione e vigilanza
Art. 23 Sede
La sede del TPF resta a Bellinzona.