Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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impugnabili dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF (ad eccezione di determinate deroghe in caso di abbandono del procedimento).

In tale contesto è stata valutata anche l'opportunità di legittimare al ricorso l’autorità di vigilanza. Considerata tuttavia la portata pratica relativamente modesta di un tale istituto, l’attuazione appare troppo onerosa in quanto richiederebbe la notifica di numerose decisioni all’autorità di vigilanza e l’istituzione di un servizio apposito.

Art. 21 Rapporto

La disposizione s’ispira all’articolo 16 capoverso 2 dPP (progetto sulla vigilanza), ma precisa che il rapporto annuale va presentato al DFGP all’indirizzo del Consiglio federale (cpv. 1).

Il capoverso 2 della disposizione si prefigge di definire e stabilire il contenuto dell’obbligo di presentare un rapporto al Dipartimento. Le informazioni sui procedimenti non comprendono i dati grezzi relativi a un procedimento specifico, bensì dati statistici o anonimizzati. Nell’interesse della certezza del diritto, l’elenco delle indicazioni da inserire nel rapporto annuale è di principio esaustivo. Il MPC ha tuttavia la possibilità di completare il suo rapporto di gestione con informazioni che ritiene possano essere utili all’autorità di vigilanza, sebbene non figurino alle lettere a - e. Ulteriori esigenze di informazione possono essere soddisfatte nell’ambito dell’articolo 22.

Il capoverso 3 descrive le responsabilità del DFGP nell’ambito dell’esame del rapporto: il Consiglio federale in quanto autorità di vigilanza necessita di un servizio amministrativo che sottoponga il rapporto del procuratore generale ad un approfondito esame (preliminare) e presenti le istanze del caso. Data la sua prossimità tecnica al MPC, il DFGP è l’ente più adatto allo scopo.

Art. 22 Richiesta di informazioni e ispezione

Capoverso 1

Può succedere che l’autorità di vigilanza necessiti di ulteriori informazioni o debba effettuare ispezioni per concretizzare, verificare o completare il rapporto. La disposizione puntualizza che tali richieste di informazioni o controlli da parte dell’autorità di vigilanza sono ammissibili in qualsiasi momento e che i collaboratori del MPC sono tenuti a fornire informazioni conformi alla realtà. Dal momento che la vigilanza tecnica e amministrativa è affidata a un’unica autorità, le richieste di informazioni e i controlli possono di principio riguardare tutto il settore di competenza del MPC.

Se l’autorità di vigilanza sospetta carenze che richiedono un intervento d’ufficio, può disporre un’inchiesta amministrativa formale giusta gli articoli 27a segg. dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Di norma tali inchieste sono affidate a specialisti esterni, comunque soggetti alla restrizione secondo il capoverso 2.

Il contenuto del capoverso 1 corrisponde in sostanza a quello dell’articolo 16 capoverso 3 dPP (progetto sulla vigilanza), proponendo tuttavia una modifica non irrilevante: dal momento che d’ora in poi la vigilanza sul MPC compete al Consiglio federale (n. 2.2.2), spetta in primo luogo a tale collegio richiedere ulteriori informazioni ed effettuare ispezioni. All’atto pratico comunque anche questi compiti vanno svolti da un altro servizio amministrativo, e pare opportuno affidarli al DFGP.