Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine
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concerne l’interesse pubblico, in particolare i danni materiali a carico del detentore del cane o di un suo famigliare. Tali danni materiali sono esclusi dall’obbligo di assicurazione anche da altre leggi federali (cfr. ad es. art. 63 cpv. 3 LCSt). Dall’altro si tratta di danni che non rientrano nella norma concernente la responsabilità di cui all’articolo 56 CO, bensì rientrano nella responsabilità aquiliana di cui all’articolo 41 CO, ad esempio propagazione di malattie28.
Art. 56b
Questa disposizione prevede due eccezioni all’obbligo di assicurazione. Secondo il capoverso 1 in presenza di validi motivi l’autorità può dispensare il detentore di cani dall’obbligo di assicurazione. Si pensa in particolare alle persone che hanno scarsi o insufficienti mezzi finanziari per stipulare un’assicurazione e il cui cane, con il quale hanno un forte legame affettivo, non costituisce un pericolo serio.
Secondo il capoverso 2 la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono soggetti all’obbligo di assicurazione, essendo ritenuti sufficientemente solventi. Un’analoga disposizione è contenuta all’articolo 73 LCStr.
Art. 56c
La persona soggetta all’obbligo di assicurazione è tenuta a dimostrare all’autorità competente la prova della stipulazione di un’assicurazione (cpv. 1). In questo modo si vuole controllare che l’obbligo sia rispetttato. I Cantoni disciplinano i dettagli (cpv. 2). A prova della stipulazione di un’assicurazione, il detentore di cani presenta la polizza assicurativa. I Cantoni sono liberi di decidere se la polizza assicurativa deve essere presentata quando il detentore del cane notifica il cane o quando lo fa identificare dal veterinario mediante microcip come previsto dall’articolo 16 dell’ordinanza sulle epizoozie29.
Art. 56d
Per consentire un migliore controllo dell’obbligo di assicurazione e di conseguenza per garantire una maggiore tutela delle vittime – analogamente a quanto previsto da altre leggi federali30 – l’assicuratore è tenuto a notificare all’autorità competente la sospensione e la fine dell’assicurazione. La sospensione e la fine dell’assicurazione hanno effetto 60 giorni dopo la ricezione della notifica, a meno che prima non sia stata stipulata un’assicurazione sostitutiva. Una disposizione analoga è prevista all’articolo 68 capoverso 2 LCStr.
L’obbligo di notifica comporta un notevole dispendio amministrativo. In particolare se l’assicuratore non è al corrente del fatto che l’assicurato possiede un cane. Per sormontare questa difficoltà in futuro la responsabilità del detentore di cani andrebbe assicurata separatamente. Al momento non è ancora chiaro quale direzione prenderà il progetto. L’obiettivo della procedura di consultazione è di ottenere anche su questo punto ulteriori informazioni. Alla luce delle risposte si deciderà se mantenere l’obbligo di notifica.
28Honsell (nota 1), pag. 145 § 17 N 11; Roberto (nota 1), pag. 122 seg. N 426; Rey (nota 1)
pag. 227 N 1011 con rimandi ad altri testi in materia; Schnyder (nota 1), N 9 sull’art. 56 CO; Schwenzer (nota 1), pag. 310 N 53.10; Werro (nota 1), pag. 142 N 545.
29 RS 916.401
30 Art. 21 LRCN, art. 36 LITC, art. 68 cpv. 2 LCStr; art. 36 cpv. 2 LNI.