Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine
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La ragione d’essere di un’assicurazione di responsabilità civile è essenzialmente quella di tutelare l’autore e non la vittima. Un obbligo di assicurazione non tiene sufficientemente conto della preoccupazione di rafforzare la consapevolezza dei rischi e il senso di responsabilità dei detentori di cani (cfr. n. 1.3.1). Al contrario si rischia che diventino ancor meno responsabili e che siano propensi ad assumersi rischi maggiori, forti del fatto che gli eventuali danni cagionati dal cane saranno coperti dall’assicurazione di responsabilità civile («moral hazard»). A ciò si aggiunge la questione della messa in pratica, vale a dire della quasi impossibilità di far rispettare l’obbligo con un ragionevole dispendio di risorse. Basta pensare ad esempio ai cani randagi o ai detentori di cani che si trattengono in Svizzera con i loro animali soltanto per un breve periodo di tempo, ad esempio durante le vacanze17.
Particolarmente problematico si rivela l’obbligo assicurativo se nessun assicuratore si dice disponibile a stipulare un’assicurazione o se è disposto a farlo dietro il pagamento di un premio esorbitante. In questo caso l’obbligo di assicurazione porterebbe ad un divieto de facto di possedere un cane imposto dalle assicurazioni e costituzionalmente preoccupante (cfr. n. 5.1).
1.3.2.2 Motivi a favore di un obbligo assicurativo
Nonostante queste solide e, secondo il Consiglio federale, preponderanti argomentazioni a sfavore di un obbligo assicurativo, vi sono anche argomenti a favore, che nel presente rapporto sono proposti come variante II.
A favore di un obbligo assicurativo è in particolare il fatto di non lasciare a mani vuote la vittima, alla quale il semplice inasprimento della responsabilità per rischio serve a poco se la situazione finanziaria del detentore del cane non consente di riparare il danno. L’unica possibilità di tutelare effettivamente la vittima in questo caso è quella di prevedere la possibilità di intentare un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Va inoltre ricordato che i detentori di cani, nel quadro di una responsabilità per rischio, devono riparare anche i danni della cui cagione non sono tenuti responsabili e che pertanto non potevano in alcun modo evitare (se non rinunciando a possedere un cane). Analogamente in Svizzera la responsabilità per rischio è stata finora associata all’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile. In questo contesto si ricorda in particolare la legge federale sulla circolazione stradale (art. 58 segg. LCStr [responsabilità civile]; art. 63 segg. [assicurazione obbligatoria]).
In questo contesto va infine ricordato che un obbligo di assicurazione oggi è già in parte previsto dal diritto cantonale. Nei Cantoni di Basilea Città18, Basilea Campagna19 e Ginevra20 l’autorizzazione per determinate razze canine è rilasciata soltanto in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile. Nei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino e Zurigo inoltre sono in corso modifiche di leggi che
17 Nell’ambito della LCStr i danni di questo tipo sono a carico del fondo di garanzia, un istituto comune delle assicurazioni (art. 76 LCStr).
18 Gesetz betreffend das Halten von Hunden, del 21 gennaio 1982, SG 365.100.
19 Gesetz über das Halten von Hunden, del 22 giugno 1995, SGS 342, § 3a. lett. c.
20 Règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux del 5 aprile 2006, M 3 45.03, art. 8 lett. c.