Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Art.56e
Al fine di facilitare l’ottenimento delle pretese, la persona che ha subito il danno potrà far valere la sua pretesa direttamente contro l’assicuratore. È pertanto previsto anche che l’assicuratore non possa opporre alla parte lesa eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione (contratto di assicurazione o legge federale sul contratto di assicurazione) (cpv. 2). L’assicuratore non può pertanto rifiutare di fornire le prestazioni, se ad esempio la persona soggetta all’obbligo assicurativo non ha pagato i premi o i danni sono stati causati illecitamente o per negligenza. Per compensare questa situazione il capoverso 3 prevede in questi casi per l’assicuratore la possibilità di regresso contro il detentore del cane. Una disposizione analoga è prevista anche da altre leggi che contengono un obbligo di assicurazione31.
Art. 56f
Se il detentore del cane viola l’obbligo di assicurazione, l’autorità sequestra l’animale e lo mette in vendita. Prima del sequestro può tuttavia fissare un termine ultimo per la stipulazione dell’assicurazione di responsabilità civile. Questa forma di sanzione si rifà all’articolo 25 della legge del 9 marzo 197832 sulla protezione degli animali.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Secondo l’articolo 56 capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce l’elenco dei cani considerati pericolosi. È dunque necessario emanare un’apposita ordinanza e adattarla regolarmente ad eventuali cambiamenti. Questa ripercussione viene a cadere con le varianti proposte poichè la più severa responsabilità e l’obbligo di assicurazione si applicano a tutti i cani. Per il resto l’avamprogetto non incide in alcun modo su finanze o personale.
Secondo la variante II il Consiglio federale deve definire il tetto minimo assicurabile e i rischi che possono essere esclusi dalla copertura assicurativa. Anche qui è necessario emanare e adattare un’ordinanza. Inoltre la Confederazione deve approvare le disposizioni cantonali di esecuzioni concernenti la prova di assicurazione di cui all’articolo 56c capoverso 233.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
L’esecuzione di un obbligo di assicurazione di cui alla variante II è fondamentalmente compito dei Cantoni. Essi possono incaricare i Comuni se i Comuni sono competenti della riscossione degli emolumenti sui cani. Si stima che il dispendio di tempo sia simile a quello occasionato per l’identificazione dei cani con microcip secondo l’articolo 16 dell’ordinanza sulle epizoozie34.
31Art. 16 LCP, art. 19/20 LRCN, art. 37 LITC, art. 65 LCStr; art. 33 LNI.
32RS 455
33Art. 52 cpv. 4 del titolo finale del Codice civile svizzero, RS 210.