Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine

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Rapporto

1 Caratteristiche principali dell’avamprogetto

1.1 Situazione iniziale

Secondo l’articolo 56 del Codice delle obbligazioni (CO), il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d’avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o non provi che il danno si sarebbe verificato anche usando la diligenza richiesta. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante1 si tratta di responsabilità senza colpa (responsabilità causale). Essendo possibile una prova liberatoria, la responsabilità causale è detta leggera o semplice. La stessa responsabilità è prevista dall’articolo 55 CO per il datore di lavoro (padrone di azienda) in relazione alle persone ausiliarie e dall’articolo 333 del Codice civile per il capo di famiglia in relazione ai membri della famiglia minorenni o interdetti.

La discussione circa le misure da adottare contro i cani pericolosi ha fatto emergere tra l’altro la richiesta di una più severa responsabilità per i detentori di animali e l’esame di un eventuale obbligo di assicurazione. Il Consiglio federale ha accettato i relativi interventi parlamentari2, rientrando entrambe le misure nell’ambito di competenza della Confederazione ed essendo realizzabili sulla base del diritto costituzionale vigente (art. 122 Cost.).

L’Ufficio federale di veterinaria e l’Associazione svizzera dei veterinari cantonali hanno pubblicato il 5 marzo 2007 dati statistici rilevanti gli incidenti da morsi di cani. Tra il 1° settembre 2006 e il 31 dicembre 2006 gli uffici cantonali di veterinaria hanno registrato 1003 casi di persone morse da cani e 526 casi di animali morsi da cani oltre a 77 casi di comportamenti aggressivi da parte di cani. Sull’arco di un anno si stima che i casi di persone morse da cani siano 3009, quelli di animali morsi da cani 1578 e 231 i casi di comportamenti aggressivi da parte di cani. Il numero effettivo degli incidenti è tuttavia sicuramente più alto, non essendo denunciati – si suppone – tutti i casi di aggressioni. Non è stato ancora possibile differenziare con precisione gli attacchi in base alle razze canine.

1 DTF 115 II 237 segg., 245; 126 III 14 segg., 16 Roland Brehm, Berner Kommentar, art. 41–61 CO, 3° ed. 2006, N 31 sull’art. 56 CO; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3° ed., Zurigo 2003, pag. 221 N 979 con riferimenti ad altri testi in materia; Anton K. Schnyder, Basler Kommentar, art. 1–529 CO, 3° ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, N 1 sull’art. 56 CO; Franz Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 137 N 521. Una minoranza della dottrina considera invece che la responabilità del detentore di animale sia una responsabilità con colpa, con inversione dell’onere della prova: Heinrich Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3° ed. Zurigo 2000, pag. 139, pag.

144 § 17 N 2; Vito Roberto, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurigo 2002, pag. 121 N 424; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2° ed. Berna 2000, pag. 309 N 53.04.

2 Cfr. mozione Gruppo UDC del 15.3.2006, Responsabilizzare i proprietari di cani (06.3049) e mozione Gruppo liberale-radicale del 16.3.2006, Cani pericolosi: la miglior protezione è la responsabilità (06.3062).