Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine
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1.2 Lavori di revisione
Il 12 aprile 2006 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare l’eventualità di un’introduzione della responsabilità per rischio applicabile ai detentori di animali e un obbligo assicurativo per tutti i cani o per determinate categorie di cani. Il 17 gennaio 2007 il Consiglio federale ha deciso di introdurre una responsabilità per rischio applicabile ai detentori di cani pericolosi e ha incaricato il DFGP di preparare una revisione del Codice delle obbligazioni in questo senso. Pur essendo sfavorevole ad un’assicurazione obbligatoria, ha deciso di proporla in consultazione come variante.
Le commissioni competenti delle Camere federali hanno deciso di dar seguito all’iniziativa parlamentare 05.453 Kohler, Divieto dei pitbull in Svizzera, del 7 dicembre 2005. Attualmente una sottocommissione della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC-N) sta elaborando un progetto di legge per mettere in atto quanto richiesto dall’iniziativa. Si tratta di misure di polizia come il divieto o l’obbligo di autorizzazioni per determinate categorie di cani. È in discussione anche una revisione della Costituzione federale che dia alla Confederazione una chiara competenza di legiferare in questo ambito.
1.3 La nuova regolamentazione richiesta
1.3.1 Responsabilità per rischio
La responsabilità del detentore di cani pericolosi assume ora la forma di responsabilità per rischio (responsabilità causale aggravata). Per dare vita ad una situazione di responsabilità, in questo caso basta che il cane considerato pericoloso cagioni un danno. Il detentore è pertanto responsabile anche quando può provare di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodire e vigilare l’animale.
Il diritto svizzero prevede già una responsabilità per rischio di questa portata per le seguenti fonti di pericolo: corrente elettrica3, trasporto in condotta4, impianti nucleari5, strade ferrate6, motoveicoli7, aeromobili8, esplosivi9, aziende o impianti che costituiscono un pericolo particolare per l’ambiente10, organismi geneticamente modificati11 e patogeni12 e la caccia13.
3 LF del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0; LIE).
4 LF del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 746.1; LITC).
5 LF del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (RS 732.44; LRCN).
6 LF del 28 marzo 1905 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera (RS 221.112.742; LRespC).
7 LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01; LCStr).
8 LF del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0; LNA).
9 LF del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41; LEspl).
10 LF del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01; LPAmb).
11 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (RS 814.91; LIG).
12 LPAmb (art. 59abis).
13 LF del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.0; LCP).