Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine

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3.3 Ripercussioni per l’economia

Non sono prevedibili ripercussioni sull’economia.

3.4 Altre ripercussioni

La più severa responsabilità si ripercuoterà sulle assicurazioni, che dovranno fornire le loro prestazioni più spesso rispetto ad oggi. Al momento non è possibile prevedere se ciò comporterà un aumento dei premi. Sarà determinante se la responsabilità civile per i detentori di cani in futuro sarà coperta dall’assicurazione di responsabilità civile privata e pertanto sostenuta da tutti gli assicurati o se sarà sviluppato un prodotto a parte. Nel secondo caso i detentori di cani pericolosi dovranno aspettarsi premi più alti.

La variante II genera costi supplementari per l’obbligo dell’assicuratore di notificare la sospensione e la fine dell’assicurazione (art. 56d) e per il diritto della parte lesa di far valere la sua pretesa direttamente contro l’assicuratore (art. 56e). Le assicurazioni sono in questo modo caricate del rischio di insolvibilità del detentore di cani in caso di regresso. Un (leggero) aumento dei premi in seguito a tali costi non può essere escluso.

4 Programma di legislatura

Il presente avamprogetto non è previsto dal programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969). L’elaborazione del avampresente progetto è giustificata della presentazione di interventi parlamenti su questo tema (cfr. n. 1.1) e dell’alto interesse dell’opinione pubblica nei confronti di misure contro cani pericolosi.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La Confederazione può emanare disposizioni concernenti la responsabilità civile e la sua assicurazione, essendole attribuita la competenza di legiferare in materia di diritto civile dall’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale.

5.2 Delega di poteri legislativi

Secondo l’articolo 56 capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce l’elenco dei cani considerati pericolosi. Ciò per evitare un elenco dettagliato a livello di legge e per consentire di adattare facilmente la legge ad eventuali cambiamenti. Per lo stesso motivo l’articolo 56a capoverso 2 della variante II attribuisce al Consiglio federale la competenza di fissare un tetto minimo assicurabile per l’assicurazione di responsabilità civile e di definire i rischi che possono essere esclusi dalla copertura assicurativa.