Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine

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dell’animale è liberato dalla responsabilità se può portare le prove del caso fortuito o in caso di forza maggiore, colpa grave propria o colpa grave di terzi23.

Austria

Secondo il § 1320 dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, il detentore di un animale è responsabile dei danni da esso cagionati, se non può provare di aver usato la necessaria cautela o sorveglianza. Sulla natura giuridica della disposizione le opinioni sono discordanti. Di fatto si tratta di una responsabilità causale con prova di diligenza analoga a quella del diritto svizzero24.

1.4.2 Rapporto con il diritto europeo

Né l’Unione europea né il Consiglio d’Europa hanno disciplinato finora una responsabilità civile per i detentori di animali.

Un gruppo di periti privati ha elaborato i principi della legge europea di responsabilità civile (Principles of European Tort Law) che prevede come clausola generale una responsabilità causale per attività estremamente pericolose. Inoltre consente al diritto nazionale di far soggiacere alla responsabilità causale altre attività pericolose25.

2 Spiegazioni delle singole disposizioni

Art. 56

Nel capoverso 1 il testo tedesco è formulato in forma neutra. Il suo contenuto non cambia. Il capoverso 2 dell’articolo 56 CO disciplinava finora il regresso se l’animale era stato aizzato da terza persona o dall’animale di un altro. Una tale disposizione è superflua e può pertanto essere stralciata. La possibilità di regresso, secondo la dottrina26, è data già dagli articoli 50 e 51 CO, che disciplinano il regresso di più soggetti di responsabilità civile. Ora il capoverso 2 contiene una nuova disposizione concernente la responsabilità di detentori di cani pericolosi.

Il nuovo capoverso 2 proposto priva i detentori di cani pericolosi della possibilità di liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova della loro diligenza di cui al capoverso 1. I detentori sono tuttavia liberati dalla responsabilità in caso il danno sia stato cagionato da forza maggiore, colpa grave della vittima o colpa grave di un terzo, come è sancito dai principi generali del diritto della responsabilità civile (causalità) e dagli articoli 43 e 44 CO. In leggi speciali è tuttavia usus introdurre esplicitamente questi motivi di prova liberatoria (cfr. ad es. art. 59 cpv. 1 LCStr).

23 Giorgio Cian/Alberto Trabucchi, Commentario Breve al Codice Civile, Settima edizione, Padova 2004, N IV sull’art. 2052 c.c.

24 Karlen (nota 14) 71 seg.

25 European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law, testo e commento, Vienna/New York 2005, art. 5:101/5:102

26 Brehm (nota 1), N 90 sull’art. 56 CO; Honsell (nota 1), pag. 146 § 17 N 15; Roberto (nota 1), pag. 121. N 426; Schnyder (nota 1), N 18 sull’art. 56 CO; Schwenzer (nota 1), pag.

311 N 53.13; Werro (nota 1), pag. 147 seg. N 561.