Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine
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Una più severa responsabilità del detentore di cani pericolosi ha per obiettivo di tutelare le vittime, le quali devono solo dimostrare il danno cagionato dall’animale per poter chiedere un risarcimento. Nel contempo la più severa regolamentazione rafforzerà la consapevolezza del rischio e il senso di responsabilità dei detentori di cani, spronandoli ad usare maggiore cautela.
La proposta responsabilità per rischio concerne soltanto i detentori di cani pericolosi. Trattandosi di una responsabilità severa, l’ambito di applicazione dovrà essere quanto più circoscritto. È compito del Consiglio federale definire mediante ordinanza i cani considerati pericolosi. Oltre alla razza, sono presi in considerazione anche la grandezza, il peso e nel caso specifico, un determinato comportamento dell’animale. Nel caso in cui la messa in pratica dell’iniziativa parlamentare Kohler (cfr.
n. 1.2) introducesse un obbligo di autorizzazione per determinati tipi di cani pericolosi, si dovrà tenere conto di tale disposizione.
La difficoltà di stabilire un elenco di cani pericolosi può essere sormontata applicando la responsabilità più severa ai detentori di cani in generale. Questa soluzione è proposta come variante I. Tale proposta prende in considerazione il fatto che qualsiasi cane, se non addestrato correttamente, può riverlasi un animale pericoloso.
Respinta è invece l’estensione della responsabilà per rischio ai detentori di animali in generale, anche se questa trova il sostegna della dottrina14 e all’estero15 è in parte già prassi. Tra gli argomenti a sfavore di questa soluzione, il fatto che le responsabilità per rischio hanno senso soltanto laddove effettivamente si è di fronte ad un rischio qualificabile e non facilmente gestibile. A ciò si aggiunge il fatto che una consultazione effettuata nel 2000/2001 ha dimostrato che in particolare il settore agricolo non è disposto a farsi carico di una tale responsabilità16.
1.3.2 Obbligo di assicurazione
1.3.2.1 Motivi a sfavore di un obbligo di assicurazione
Secondo i dati dell’Associazione svizzera d’Assicurazione, il 90 per cento della popolazione dispone oggi di un’assicurazione di responsabilità civile (incluso la responsabilità per i detentori di cani), senza che il diritto federale lo prescriva. Essendo questa situazione di fatto soddisfacente agli occhi del Consiglio federale, è respinto un obbligo di assicurazione.
14 L’introduzione di una responsabilità per rischio applicabile ai detentori di animali in generale è accolta favorevolmente da Urs Karlen, Die Haftung des Familienhauptes nach ZGB 333 und des Tierhalters nach OR 56., Diss. Berna/Francorforte 1980, pag. 145 segg.; Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht I, 6° ed., Berna 2002, pag. 189; Franz Werro (nota 1), pag. 145 N 553; respinta da Heinz Hausheer/Manuel Jaun, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins 137 (2001) 913–935, 916/17.
15 Cfr. le regolamentazioni trattate al punto 1.4 in vigore in Germania, Francia e Italia.
16 Cfr. Pierre Widmer/Pierre Wessner, Avamprogetto relativo ad una legge federale sulla revisione e l’unificazione del diritto della responsabilità civile, Berna 2000 (art. 60 AP-CO). Risultati della procedura di consultazione, Berna 2004, pag. 369 seg. http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/ haftpflich.Par.0001.File.tmp/ve-ber.pdf.