Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 12 pagine
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Nelle disposizioni sulla responsabilità del Codice delle obbligazioni non sono tuttavia mai menzionate.
Il secondo periodo del capoverso 2 precisa che il Consiglio federale stabilisce l’elenco dei cani pericolosi, sul quale possono figurare non solo determinate razze ma anche ad esempio determinati cani che si ritengono pericolosi per il loro particolare peso o comportamento aggressivo per cui l’autorità competente ha dovuto, secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali, adottare apposite misure. In questo modo le autorità possono nel caso specifico far soggiacere alla legge un particolare cane.
L’ente pubblico sottostà alla disposizione sulla responsabilità del Codice delle obbligazioni, a meno che gli animali non abbiano cagionato un danno nell’esercizio di un’attività pubblica (ad es. operazioni anti-droga)27.
2.1 Variante I: Responsabilità per rischio applicabile a tutti i detentori di cani
La variante I dell’articolo 56 capoverso 2 priva tutti i detentori di cani della possibilità di liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova della loro diligenza di cui al capoverso 1. In questo modo viene a cadere la necessità di distinguere tra cani pericolosi e non pericolosi (cfr. n. 1.3.1).
2.2 Variante II: Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile
Art. 56
La revisione dell’articolo 56 è proposta con lo stesso tenore della variante I. La responsabilità per rischio vale anche in caso di un eventuale obbligo di assicurazione per tutti i detentori di cani e non solo per coloro che possiedono un cane considerato pericoloso.
Le disposizioni concernenti l’obbligo assicurativo sono inserite dopo l’articolo 56.
Art. 56a
Il capoverso 1 stabilisce l’obbligo di assicurazione che è applicabile a tutti i detentori di cani, non essendo praticamente possibile limitarlo ai cani considerati pericolosi (cfr. n. 1.3.2.2). L’obbligo di assicurazione va di pari passo con la più severa responsabilità proposta all’articolo 56.
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale fissa il tetto minimo assicurabile. Questa delega consente all’Esecutivo di differenziare gli importi in basi al grado di pericolosità degli animali e di adattarli ad eventuali cambiamenti. È in ogni caso prevista da tutte le leggi federali che contengono un obbligo di assicurazione (cfr. ad es. art. 64 LCStr). Inoltre il Consiglio federale stabilisce i rischi che possono essere esclusi dalla copertura assicurativa, vale a dire da un lato i rischi la cui copertura non
27 DFT 115 II 237 segg., 245 seg.; 126 III 14 segg., 16.