Rapporto CSSS

Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 12 pagine

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seconda e della terza sezione) occorre pertanto citare la partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) accanto ai premi.

(34) Contributi pubblici: il capoverso 3 parla di "contributi pubblici" senza utilizzare l'articolo definito

– a differenza del caso dei premi e delle partecipazioni ai costi. In tal modo si vuole

sottolineare che la forma dei contributi pubblici è lasciata aperta. Può trattarsi di contributi della Confederazione o dei Cantoni. Secondo il diritto vigente si tratta ad esempio dei sussidi

cantonali agli ospedali (cfr. art. 49 cpv. 1 LAMal).

(35) Il destinatario dei contributi pubblici non è definito esplicitamente a livello costituzionale. La

norma attuale – che prevede il versamento dei contributi ai fornitori di prestazioni e non agli assicuratori in caso di cura ospedaliera – può di principio essere mantenuta. Quando chiarirà questo punto il legislatore dovrà tuttavia tener conto del fatto che l'esercizio dell'assicurazione dev'essere efficiente, efficace e trasparente (cfr. cpv. 2 lett. c della disposizione proposta e marginale 20).

Secondo periodo

(36) Il secondo periodo del capoverso 3 cita espressamente la riduzione dei premi. Non si tratta di

una disposizione potestativa bensì di una disposizione imperativa, che fa della riduzione dei premi un obbligo per la Confederazione. La situazione economica degli assicurati deve essere presa in considerazione al momento in cui si definisce la riduzione dei premi. Altri aspetti possono parimenti essere presi in considerazione (per es. la presenza di bambini), cosa che il testo proposto mette in evidenza utilizzando il gerundio ("tenendo conto").

(37) Il principio secondo cui la riduzione dei premi è di competenza non soltanto della

Confederazione bensì anche dei Cantoni è espressamente definito nella Costituzione federale. Il diritto vigente prevede già che la riduzione dei premi concerne sia la Confederazione (cfr. art. 66 cpv. 1 e art. 66a LAMal) sia i Cantoni (cfr. art. 65 e 65a LAMal). La disposizione

costituzionale riprende questo sistema di doppia competenza.

Occorre del resto notare che questa competenza comune della Confederazione e dei Cantoni sarà mantenuta nell'ambito della legislazione d'esecuzione della NPC (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni); in questo ambito la riduzione dei premi è infatti considerata un "compito in comune" della

Confederazione e dei Cantoni (cfr. FF 2005 5555; per la deliberazione parlamentare al

Consiglio degli Stati cfr. Boll. Uff. 2006 S 157segg.). Definire in modo più preciso la riduzione dei premi spetta al legislatore, che in questo ambito ha un ampio margine di manovra; egli è tuttavia limitato dal fatto che si tratta di un compito comune della Confederazione e dei

Cantoni.

(38) Le riduzioni dei premi non rientrano nei contributi pubblici di cui al capoverso 3 primo periodo.

Il tenore della disposizione lo stabilisce chiaramente. Di conseguenza le riduzioni dei premi non devono andare necessariamente all'assicuratore e altri sistemi sono ammessi (per es. il versamento agli assicurati della riduzione dei premi).