Rapporto CSSS
Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 12 pagine
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2 Riflessioni fondamentali
(1) I marginali tra parentesi rinviano al commento di Ueli Kieser.
2.1 Scindere l'assicurazione malattie e l'assicurazione infortuni in due disposizioni costituzionali distinte
(2) Viene proposto di introdurre un articolo costituzionale riservato all'assicurazione malattie e
quindi di scindere l'assicurazione malattie e l'assicurazione infortuni in due articoli distinti. In questa proposta l'articolo relativo all'assicurazione infortuni riprende senza modifiche l'articolo esistente; la formulazione dell'articolo relativo all'assicurazione malattie è invece interamente modificata e riprende ora i principi materiali determinanti.
Le considerazioni che seguono inducono a separare la regolamentazione di questi due settori delle assicurazioni sociali in due articoli costituzionali distinti. Un primo elemento determinante è la decisione del legislatore di rendere l'assicurazione malattie obbligatoria per tutta la
popolazione residente, mentre l'assicurazione infortuni è obbligatoria soltanto per le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente; queste due assicurazioni sociali vengono pertanto percepite in modo molto diverso dalla popolazione. Il secondo elemento importante è che la regolamentazione dell'assicurazione malattie è molto più esigente di quella
dell'assicurazione infortuni. Essa richiede differenziazioni difficili (per es. la delimitazione tra malattia e non malattia) e solleva questioni delicate relative all'ammissione dei fornitori di prestazioni. Inoltre il peso quantitativo dell'assicurazione malattie è di molto superiore a quello dell'assicurazione infortuni.
Di conseguenza l'attuale regolamentazione ridotta dell'assicurazione infortuni può essere mantenuta così com'è, mentre per quanto concerne l'assicurazione malattie appare
appropriato fissare gli obiettivi materiali principali a livello costituzionale. La diversa situazione iniziale giustifica pertanto il fatto di disciplinare le due assicurazioni in due disposizioni
costituzionali distinte.
2.2 Delimitare l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare nell'assicurazione malattie
(3) Si tratta di chiarire la relazione tra l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare.
Secondo la concezione prevalente attualmente, questi due settori sono nettamente distinti. Mentre l'assicurazione di base è considerata una parte dell'assicurazione sociale,
l'assicurazione complementare rientra nel settore delle assicurazioni private. L'assicurazione di base ha di principio una portata generale e offre una buona protezione agli assicurati. Le assicurazioni complementari sono dal canto loro importanti nei settori delle prestazioni
complementari (per es. il diritto di essere curati personalmente dal primario, di beneficiare di medicamenti non rimborsati dall'assicurazione di base o di ricorrere ai metodi della medicina naturale) o delle prestazioni alberghiere (per es. migliore scelta di menu o camera individuale). La disposizione costituzionale sull'assicurazione malattie disciplina unicamente l'assicurazione di base. Pertanto la presente proposta non concerne le assicurazioni private, che rimangono soggette al diritto privato.