Rapporto CSSS

Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 12 pagine

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autorizzazione. Le condizioni devono essere tali da consentire di avere un'offerta di cure di alta qualità (per es. fissando esigenze di qualità, di formazione continua, ecc.).

(28) La lettera e stabilisce in secondo luogo che le "condizioni" devono tener conto della

concorrenza. È vero che tra l'idea di concorrenza e quella di "condizioni" da adempiere vi è una certa contraddizione. Con questa disposizione si vuole tuttavia lasciare libero gioco alla concorrenza. Quando questo non è più auspicabile, il legislatore è libero di porre altre

condizioni all'autorizzazione e di accordare in tal modo un'importanza minore alla concorrenza. L'esigenza è quella di "tener conto" dell'obiettivo della concorrenza. Questa formulazione è più aperta di quella che prevederebbe, ad esempio, che la concorrenza "non sia ostacolata". La disposizione proposta non determina l'ampiezza di questa "promozione" ed è pertanto

compatibile con l'introduzione di "condizioni" estese, che lascerebbero uno spazio ristretto alla concorrenza (cfr. marginale 29, in merito alla pianificazione ospedaliera).

(29) La pianificazione ospedaliera cantonale costituisce un settore nel quale – come esprime il

termine stesso di "pianificazione" – la concorrenza ha meno importanza (cfr. art. 39 cpv. 1 lett. d ed e LAMal). La formulazione aperta della lettera e ("tengono conto") non esclude tuttavia la formulazione di dette condizioni. È possibile aver "tenuto conto" della concorrenza anche se viene attuato un minimo del potenziale di promozione della concorrenza stessa.

Cpv. 3

(30) Il primo periodo del capoverso formula il principio del finanziamento dell'assicurazione delle

cure medico-sanitarie – ma non di quello dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Il secondo periodo stabilisce la necessità di accordare riduzioni di premi. Qui si parla di "assicurazione delle cure medico-sanitarie" e non di "assicuratori malattie"; si intende pertanto il

finanziamento del "sistema dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie".

Primo periodo

(31) Il primo periodo cita come mezzi di finanziamento da un lato i premi e le partecipazioni ai costi

a carico degli assicurati e dall'altro i contributi pubblici. Non si tratta di un'enumerazione esaustiva delle fonti di finanziamento autorizzate; possono infatti contribuire al finanziamento dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie anche i redditi da investimenti, le restituzioni a causa di trattamento non economico o i proventi dei regressi.

Non è inoltre escluso che ad esempio strutture ospedaliere vengano finanziate, oltre che per mezzo dei contributi pubblici che vanno direttamente agli assicuratori, per mezzo di altri contributi pubblici (del Cantone o del Comune). Questo è importante ad esempio per le case di cura. Detti contributi pubblici sono al di fuori del sistema di finanziamento dell'assicurazione malattie e sono volti a finanziare settori che non rientrano nell'ambito dell'assicurazione

malattie.

(32) Premi degli assicurati: i premi degli assicurati vengono citati per primi. Il termine "premi" è

preferibile al termine "contributi" perché specifica chiaramente che si tratta di premi

assicurativi. Il termine "contributo" sarebbe troppo vago e potrebbe designare anche le

partecipazioni ai costi, che tuttavia vanno parimenti citate – segnatamente per la loro

importanza quantitativa.

(33) Partecipazioni degli assicurati ai costi: costituiscono un elemento centrale del finanziamento.

Per analogia con il diritto vigente (cfr. art. 61 e art. 64 LAMal, nonché titolo marginale della