Rapporto CSSS

Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 12 pagine

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(19) Facendo figurare esplicitamente il principio degli elenchi nella Costituzione, la disposizione attribuisce un'importanza particolare a questo mezzo di gestione delle prestazioni. Essa

consente inoltre di agevolare la delimitazione tra l'assicurazione di base e le assicurazioni complementari. Infatti gli elenchi stabiliscono in modo chiaro le prestazioni che l'assicurazione di base copre o meno, il che definisce parimenti i limiti entro i quali le assicurazioni

complementari possono svolgere la loro attività.

Lett. c

(20) La lettera c rappresenta un elemento centrale nell'ambito dei principi. Menziona i criteri

generali determinanti per l'organizzazione e l'esercizio dell'assicurazione malattie. Questi criteri sono rivolti a tutti i servizi, le persone e gli organismi che esercitano l'assicurazione malattie (primo periodo). Il secondo periodo si riferisce invece agli assicurati, per cui la

disposizione copre tutte le parti interessate.

Il primo periodo si riferisce all'esercizio dell'assicurazione malattie. Questo termine è inteso in senso lato: l'esercizio comprende il finanziamento, il rimborso delle prestazioni, le relazioni con i fornitori di prestazioni e l'intera procedura. A livello costituzionale sono menzionati tre criteri fondamentali: l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza. L'efficienza rinvia a diversi aspetti; può trattarsi della rapidità del disbrigo di una richiesta di prestazioni o dell'ottimizzazione della struttura amministrativa degli assicuratori. Il criterio dell'efficacia sottolinea la necessità di esercitare l'assicurazione malattie tenendo sempre conto della realizzazione del suo obiettivo, ossia la protezione degli assicurati dal momento in cui insorge il rischio malattia. Il criterio della trasparenza, infine, impone che le persone e i servizi incaricati dell'esecuzione

dell'assicurazione malattie siano obbligati ad agire sempre in maniera chiara e accessibile.

Spetta al legislatore concretare questi criteri, il che gli conferisce un margine di manovra supplementare. Fondandosi sui criteri contenuti nella Costituzione federale possono ad

esempio essere adottate misure volte a garantire la qualità. Rimane inoltre aperta la possibilità di introdurre il sistema di finanziamento monistico. In questo sistema tutti i mezzi di

finanziamento (ossia i premi e i contributi pubblici) vanno all'assicuratore malattie; i fornitori di prestazioni hanno pertanto un unico interlocutore in relazione con l'assunzione dei costi

(l'assicuratore). Va aggiunto che giusta l'articolo 5 delle disposizioni transitorie (disegno di revisione, secondo pacchetto della revisione della LAMal nel settore del finanziamento

ospedaliero) il Consiglio federale è tenuto a presentare, entro un termine di tre anni, un

disegno di legge sul finanziamento ospedaliero di tipo monistico (FF 2004 4935). Siffatto sistema può senza dubbio essere considerato efficiente ed efficace.

Il secondo periodo concerne gli assicurati. Si tratta di promuovere la responsabilità individuale, in modo analogo a quanto avviene, ad esempio, nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. art. 111 cpv. 4 Cost.). Siccome la presente disposizione fa parte dell'articolo costituzionale sull'assicurazione malattie, ne consegue chiaramente che qui si promuove la responsabilità individuale nell'ambito dell'assicurazione malattie. Il legislatore può prendere misure in questo senso (in materia di franchigie, aliquote percentuali o misure di prevenzione).

La promozione della responsabilità individuale potrebbe riferirsi anche alla protezione della salute in generale. Sarebbe in questo caso opportuno completare l'articolo 118 Cost.

Lett. d