Rapporto CSSS
Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 12 pagine
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(21) La formulazione si rifà all'articolo 113 capoverso 4 Cost. che contiene una disposizione
analoga relativa agli istituti di previdenza. La disposizione non precisa le esigenze minime;
questo compito spetta al legislatore. Quest'ultimo può ad esempio stabilire che gli assicuratori non possono realizzare profitti nel settore dell'assicurazione di base (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a LAMal).
Come previsto dal capoverso 1 secondo periodo, chi è tenuto ad assicurarsi obbligatoriamente può scegliere liberamente un assicuratore malattie tra quelli autorizzati giusta la lettera d.
(22) Le esigenze minime possono essere definite in modo tale che oltre alle casse malati vere e
proprie possano essere autorizzate anche imprese private (cfr. art. 11 LAMal). La disposizione costituzionale lascia aperta questa possibilità.
(23) Siccome si tratta di esigenze minime, ne consegue che gli assicuratori che le adempiono
hanno il diritto di esercitare l'assicurazione malattie. La formulazione della lettera d lo
sottolinea precisando che gli assicuratori "sono" autorizzati.
(24) Il tenore della disposizione parla di "esercitare un'attività nel settore dell'assicurazione contro
le malattie" e non di "esercitare" o di "gestire" l'assicurazione malattie (per la scelta dei termini, cfr. art. 11 e 13 LAMal). Si tratta di una formulazione più aperta, che pone l'accento sul ruolo attivo degli assicuratori malattie e che racchiude l'idea che gli assicuratori sviluppano se del caso (nei limiti permessi dalla legge) un'attività nei settori particolari dell'assicurazione
malattie.
Lett. e
(25) Questa disposizione si riferisce all'autorizzazione dei fornitori di prestazioni. Si tratta di una
disposizione centrale che – se le si vuole dare un contenuto materiale – rende indispensabili alcune decisioni. Punto di partenza della regolamentazione proposta è l'idea che nell'ambito dell'autorizzazione a fornire le prestazioni occorre, da una parte, garantire un'offerta di cure di alta qualità e, dall'altra, lasciare un certo margine alla concorrenza. Una difficoltà particolare sta nel fatto che si tratta di disciplinare l'autorizzazione di diversi fornitori di prestazioni, non solo dei medici, ma anche degli ospedali ad esempio. Questo elemento fa optare per una formulazione aperta.
(26) A differenza della lettera d, la lettera e parla di "condizioni" e non di "esigenze minime". Giusta
la lettera d l'assicuratore che soddisfa alle esigenze minime ha il diritto di gestire
l'assicurazione malattie (cfr. marginali 21segg.). Al contrario i fornitori di prestazioni devono, secondo la lettera e, adempiere condizioni che si riferiscono direttamente al principio della concorrenza. L'ammissione secondo la lettera e è quindi disciplinata in modo
fondamentalmente diverso da quella prevista alla lettera d. In virtù della Costituzione federale non vi è pertanto un diritto a esercitare un'attività a carico dell'assicurazione malattie.
Le condizioni devono essere adempiute non soltanto al momento dell'inizio di un'attività a carico dell'assicurazione malattie bensì anche nel corso dell'intera durata dell'attività, come sottolinea la formulazione del testo.
(27) Le condizioni poste all'autorizzazione dei fornitori di prestazioni tengono conto in primo luogo
dell'obiettivo di un'offerta di cure di alta qualità. Quest'obiettivo è imposto al sistema svizzero di assicurazione malattie già dalla legislazione attuale (cfr. FF 1992 I 136; DTF 123 V 305).
Siccome i fornitori di prestazioni hanno un ruolo centrale nell'esercizio dell'assicurazione malattie, è opportuno disciplinare il perseguimento di detto obiettivo attraverso la loro