Rapporto CSSS
Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 12 pagine
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Cpv. 2 In tale ambito la Confederazione si attiene ai principi seguenti:
a. può dichiarare obbligatoria l’affiliazione all'assicurazione contro le malattie, in generale o per singoli gruppi della popolazione. Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l'assicuratore malattie tra quelli autorizzati;
b. le prestazioni delle cure medico-sanitarie devono essere efficaci, appropriate ed economiche. Possono essere definite in elenchi;
c. l'esercizio dell'assicurazione contro le malattie si orienta ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza. La responsabilità individuale degli assicurati viene promossa;
d. sono autorizzati a esercitare un'attività nel settore dell'assicurazione contro le malattie gli assicuratori che soddisfano alle esigenze minime prescritte dal diritto federale;
e. le condizioni poste all'attività dei fornitori di prestazioni a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie tengono conto degli obiettivi dell'offerta di alta qualità e della concorrenza.
Al. 3 L'assicurazione delle cure medico-sanitarie è finanziata con i premi e le partecipazioni ai costi a carico degli assicurati nonché con contributi pubblici. Insieme ai Cantoni la Confederazione prevede inoltre riduzioni dei premi, tenendo conto della situazione finanziaria degli assicurati.
4.2 Commento
Cpv. 1
Primo periodo
(1) La formulazione corrisponde a quella dell'attuale articolo 117 Cost. ed è in accordo con gli altri
articoli costituzionali relativi ai diversi settori delle assicurazioni sociali.
(2) Oggetto della presente disposizione è l'"assicurazione malattie". Si tratta dell'assicurazione
delle cure medico-sanitarie vera e propria e, eventualmente, dell'assicurazione d'indennità giornaliera. La disposizione si situa nella sezione della Costituzione federale che tratta le competenze della Confederazione in materia di "Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità" (titolo terzo, capitolo secondo, sezione 8). Questo indica chiaramente che – sotto il profilo sistematico – disciplina soltanto l'assicurazione malattie sociale.
La disposizione non comprende pertanto le assicurazioni complementari. Queste sono distinte di principio dall'assicurazione malattie sociale già nel sistema attuale e non sono contemplate dall'attuale articolo 117 Cost. La presente proposta non interessa pertanto l'organizzazione delle assicurazioni complementari (cfr. le osservazioni introduttive, marginale 3). Le