Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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della ripartizione dei compiti (NPC), il 1° gennaio 2008, le misure infrastrutturali sulle strade nazionali sono finanziate al 100 per cento attraverso il finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS), e cioè la quota a destinazione vincolata dell’imposta sugli oli minerali nonché il contrassegno autostradale. Sempre attraverso il FSTS, i Cantoni ricevono importi globali annui per un totale di circa 160 milioni di franchi per le strade principali e il 10 per cento del totale dei proventi del FSTS per le esigenze generali delle strade. Per principio, questi fondi sono a destinazione vincolata: devono quindi essere impiegati per le esigenze generali delle strade. I Cantoni dispongono così di fondi federali per finanziare misure infrastrutturali volte a migliorare la sicurezza sulle strade cantonali e comunali.
Ma in che misura è opportuno e conforme al principio di causalità imporre loro una determinata quota a favore della sicurezza stradale? Dopo aver esaminato questa questione si è giunti alla conclusione che non bisogna limitare il margine di libertà dei Cantoni, bensì garantire loro la piena libertà sull’impiego delle risorse, dal momento che la situazione iniziale sul fronte dell’infrastruttura varia da un Cantone all’altro e questo genere di finanziamento non tiene abbastanza conto del principio di causalità. Inoltre in questo modo la Confederazione interverrebbe nella ripartizione dei compiti prevista dalla NPC.
Per questo motivo non è proposta nessuna modifica giuridica nel senso di obbligare i Cantoni a impiegare una determinata quota per misure di sicurezza stradale. In base al diritto in vigore, i Cantoni sono però autorizzati e invitati a finanziare progetti a favore della sicurezza stradale sulle strade cantonali e sulle altre strade utilizzando la loro quota discrezionalmente. Siccome i Cantoni fissano la chiave di ripartizione autonomamente, non è possibile quantificare la quota delle misure infrastrutturali di Via sicura così coperta.
3 Varianti per l’attuazione di Via sicura
Tenendo conto dell’obiettivo formulato dal Consiglio federale per Via sicura (« ridurre in maniera significativa, sull’arco di 10 anni, il numero di morti e feriti gravi vittime della strada ») sono poste in discussione tre varianti, che si distinguono per l’entità delle risorse supplementari da mettere a disposizione dei Cantoni e dei Comuni per l’attuazione. In tutte le varianti sono proposte le misure per cui è prevedibile la maggiore efficacia, tenendo conto dei mezzi a disposizione.
3.1 Contributo di finanziamento di 45 milioni di franchi all’anno (aumento del supplemento al premio RC auto dallo 0,75 al 2,5 %)
Le misure giuridiche concernenti il traffico, segnatamente quelle riguardanti l’individuo nelle vesti di utente della strada (n. 2.2.1) nonché la responsabilità civile e le assicurazioni per i veicoli a motore (n. 2.2.5), possono essere attuate integralmente. Quanto al settore d’intervento « rispetto delle prescrizioni» (n. 2.2.2) bisogna rinunciare all’intensificazione dei controlli di polizia. Non possono essere attuati neanche gli strumenti d’incentivazione e di controllo per migliorare l’infrastruttura stradale cantonale e comunale (n. 2.2.3 e 2.2.4).