Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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tà civile per i veicoli a motore e la destinazione vincolata del 50 per cento delle multe stradali i Cantoni hanno a disposizione circa 255 milioni di franchi all’anno per l’attuazione delle misure costose (controlli di polizia, miglioramento dell’infrastruttura). I Cantoni devono però decidere autonomamente come impostare la loro attività di controllo e quali priorità fissare per gli oggetti infrastrutturali da risanare: da un lato si tratta infatti di risorse che spettano ai Cantoni per legge (art. 374 CP) e dall’altro fanno pendere l’ago della bilancia a favore dell’autonomia decisionale dei Cantoni sull’impiego dei mezzi (cfr. n. 2.2.).
Nell’ambito dell’attuazione, la Confederazione assume una funzione di sostegno e consulenza. Analizzando gli incidenti sulla rete stradale svizzera con il Sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) fornisce delle basi decisionali ai Cantoni e presta loro consulenza in caso di particolari problemi in relazione agli incidenti.
3.3 Contributo di finanziamento di 110 milioni di franchi all’anno (aumento del supplemento al premio RC auto dallo 0,75 al 5 %)
Con questa variante sono attuate sostanzialmente tutte le misure del programma d’intervento. Siccome sono però disponibili meno risorse finanziarie rispetto alla variante 3.2, le misure costose (intensificazione dei controlli del traffico e miglioramento dell’infrastruttura) possono essere attuate unicamente in forma più contenuta. Di conseguenza, anche l’efficacia è ridotta: 10 anni dopo l’avvio del programma si potrebbero evitare circa 90 morti e 900 feriti gravi all’anno.
Le risorse finanziarie necessarie a tal fine provengono dall’aumento del supplemento al premio dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore dall’attuale 0,75 per cento al 5 per cento. Come nella variante 3.2, il 2,5 per cento va al FSS e il restante 2,5 per cento direttamente ai Cantoni. Si rinuncia tuttavia a una destinazione vincolata dei proventi delle multe stradali.
Con i mezzi a sua disposizione, il FSS può da un lato portare avanti i compiti svolti finora, continuando a destinare loro lo 0,75 per cento. Con l’1,75 per cento supplementare, conclude accordi di prestazione come nella variante 3.1. L’ulteriore supplemento del 2,5 per cento deve essere messo a disposizione dei Cantoni per l’attuazione delle misure costose (controlli di polizia, miglioramento dell’infrastruttura) come nella variante 3.2. Si applica quanto detto per la variante 3.2 anche in relazione alla competenza decisionale dei Cantoni e al ruolo di sostegno della Confederazione.
3.4 Riorganizzazione del Fondo di sicurezza stradale
In tutte le varianti, al FSS sono assegnati compiti supplementari. Alla luce dei risultati della consultazione e del rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d’impresa) del 13 settembre 20065 bisognerà quindi verificare se e come adeguare l’organizzazione del FSS.
5 FF 2006 7545