Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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ristrutturazione e risanamento stradale e serve ai committenti come base decisionale e per l’esecuzione dei lavori. Non vengono con ciò accordati nuovi diritti procedurali (cpv. 1 e 2).

La formazione di esperti competenti nel campo della sicurezza stradale (addetti alla sicurezza) è importante per la sicurezza dell'infrastruttura stradale. La formazione comprende cicli di corsi, studi post-diploma e corsi di aggiornamento in materia di sicurezza dell'infrastruttura stradale presso università e scuole universitarie professionali. A fine formazione è previsto il rilascio di un certificato (cpv. 3).

Art. 6c (nuovo) Tratti pericolosi e a rischio d’incidente

Per determinare i tratti a rischio d’incidente, i Cantoni e i Comuni analizzano la statistica degli incidenti. Grazie alla qualità più omogenea dei dati e ai numerosi nuovi parametri rilevati, con il sistema di informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA) questo lavoro sarà ulteriormente migliorato. MISTRA metterà a disposizione anche degli strumenti per identificare i tratti pericolosi partendo dall’analisi dei tratti a rischio d’incidente (cpv. 1).

I tratti pericolosi e a rischio d’incidente vanno risanati con la dovuta sistematicità. L’obiettivo di questa misura è quello di eliminare tutti i punti pericolosi e a rischio d’incidente sulla rete stradale svizzera e di evitarne il sorgimento di nuovi (cpv. 2).

Art. 6d (nuovo) Analisi degli incidenti

Gli incidenti che provocano morti o feriti gravi devono essere analizzati e valutati attentamente per chiarire il comportamento di guida, le misure edili, tecniche e organizzative da adottare come anche l’intervento delle squadre di soccorso. Questa analisi è condotta da addetti alla sicurezza la cui nomina spetta ai singoli proprietari delle strade, ognuno per il suo settore di competenza (art. 6b cpv. 3 avamprogetto LCStr).

Art. 14 Idoneità alla guida e competenza a condurre

L’unica novità in questo articolo, che per il resto è stato solo adattato a livello redazionale, è l’obbligo esplicito per i conducenti di avere i requisiti caratteriali necessari (cpv. 2 lett. d).

Art. 14a (nuovo) Licenza per allievo conducente

Anche in relazione all’autorizzazione ad accompagnare allievi conducenti non sono apportate modifiche materiali.

Art. 15 titolo marginale, cpv. 1, 3, 4 secondo periodo e 5 secondo periodo

Anche i titolari di una licenza di condurre in prova sono ancora in formazione (seconda fase della formazione) e di conseguenza non devono ancora poter accompagnare allievi conducenti. A chi accompagna allievi conducenti è quindi richiesto non solo il soddisfacimento dei requisiti previsti finora (aver compiuto 23 anni ed essere in possesso da 3 anni di una licenza di condurre della categoria corrispondente), ma anche il superamento del periodo di prova (cpv. 1).

Ai capoversi 3 e 4 è stata semplicemente modificata la terminologia per adeguarla a quella dell’ordinanza sui maestri conducenti.