Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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sure « formazione complementare obbligatoria » e « verifica periodica dell’idoneità alla guida » possono essere attuate anche senza limitazione della durata di validità della licenza di condurre. Il vantaggio di introdurre una validità limitata è dato però dal fatto che i titolari della licenza sono personalmente responsabili della proroga dell'autorizzazione a condurre. Se non vi fosse una validità limitata, questo compito spetterebbe alle autorità cantonali preposte al rilascio delle licenze, le quali dovrebbero a quel punto verificare – mediante procedura di chiamata – se i conducenti hanno assolto la formazione complementare obbligatoria e hanno fornito le prove richieste attestanti l’idoneità alla guida. In caso di inadempienza scatterebbe la revoca della licenza di condurre.
Vi è però un'altra ragione che ci spinge a propendere per una limitazione della durata di validità della licenza di condurre: attualmente le licenze di condurre per automobili e motoveicoli sono rilasciate a vita solo in quattro Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Francia e Germania). Negli altri Stati membri la loro validità è limitata. Nel quadro della terza direttiva concernente la patente di guida9 tutti gli Stati membri sono obbligati a limitare a 10 anni la durata di validità delle licenze di condurre per automobili e motoveicoli. Gli Stati membri possono prolungare il periodo di validità fino a 15 anni. La licenza di condurre per autocarri e bus deve avere una validità di 5 anni. Gli Stati membri che prevedono per i conducenti di automobili e motoveicoli visite mediche di controllo regolari, devono tenere presente che una nuova visita può essere disposta soltanto in concomitanza con il rinnovo della licenza di condurre. I conducenti di autocarri e bus devono sottoporsi a visita medica ad ogni rinnovo della licenza di condurre. Nell’Ue queste nuove prescrizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Se la Svizzera dovesse quindi decidere di rinunciare alla conversione delle licenze di condurre anche in caso di cambiamento di domicilio oltre-confine, come già si pratica nell’Ue e nel SEE, la licenza di condurre illimitata come viene rilasciata attualmente renderebbe ancora più difficoltosi i controlli dell’idoneità alla guida e dell’assolvimento della formazione complementare. Limitando la durata di validità della licenza di condurre, i titolari della stessa devono provvedere a prolungarla presentando le prove richieste (« debito portabile »). Il Consiglio federale dovrà prevedere un termine transitorio adeguato in linea con quello molto lungo (fino al 2033) attuato in seno all’Ue per il cambio delle licenze illimitate già rilasciate.
Il primo rilascio della licenza di condurre avviene in una fascia d’età in cui le persone sono di regola ancora in buona salute. La procedura adottata sinora, che consiste nel presentare un esame della vista e un'autocertificazione attestante il proprio stato di salute (cfr. allegato 4 OAC; RS 741.51), si è rivelato per i conducenti non professionali efficace e va mantenuto nella sua forma attuale. Secondo il diritto vigente, questa categoria di conducenti di veicoli a motore è chiamata a confrontarsi nuovamente con la questione dell’idoneità alla guida solo al compimento del 70esimo anno d’età. Nei casi estremi trascorrono in questo modo 52 anni senza che l’interessato debba in qualche modo rendere conto delle pro-
9 GU L 403 del 30.12.06, pag. 18: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:IT:PDF