Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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La nuova ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut)8 prevede, a partire dal 2009, l'obbligo di seguire una formazione complementare per tutti coloro che operano nel trasporto professionale di persone o merci con mezzi pesanti. Sono richieste 35 ore di formazione nei 5 anni precedenti lo scadere del certificato di capacità.
Simili prescrizioni dovrebbero essere prese in esame anche per gli altri conducenti di veicoli a motore, seppure in misura limitata. Nell’ambito della presente procedura di consultazione si tratta, per iniziare, di stabilire se un obbligo di formazione complementare suscita consensi e, in caso affermativo, in che misura. La proposta è la seguente: tutti i titolari di una licenza di condurre non ancora soggetti all’obbligo di formazione periodica sancito nella OAut devono seguire un aggiornamento teorico e pratico di un giorno ogni 10 anni.
La materia da trattare nei corsi di aggiornamento e i requisiti degli organizzatori dei corsi saranno discussi nell’ambito di una futura procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione. Il concetto di fondo è il seguente: per garantire una buona qualità è necessario che i corsi di aggiornamento siano riconosciuti dalle autorità competenti. In lezioni teoriche e pratiche (all’interno di un’area delimitata o su strade pubbliche) si affronteranno vari temi legati alla sicurezza della circolazione (ad es. idoneità alla guida compromessa dal consumo alcol e dall’assunzione di medicamenti), rinfrescando le norme della circolazione e spiegandone meglio il significato. In questi corsi ci si riallaccerà a quanto appreso durante i corsi di aggiornamento destinati ai titolari della licenza di condurre in prova.
Per l’attuazione si può fare leva sull’aggiornamento volontario già previsto. I corsi raccomandati dal Consiglio svizzero della sicurezza stradale coprono ampiamente i temi menzionati sopra e forniscono il know-how necessario per sviluppare nuovi argomenti. Ci si potrà inoltre rifare alle esperienze maturate nell’ambito della formazione a due fasi.
Anche la Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti, nelle sue sedute tenutesi nel quadro delle conferenze di Verona sulla sicurezza stradale, si è negli ultimi anni espressa più volte a favore di un aggiornamento periodico.
Art. 15a cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2
L’articolo 15a subisce unicamente adeguamenti redazionali, resi necessari dal nuovo articolo 15c.
Art. 15b (nuovo) Licenza di condurre di durata limitata
Anche l’articolo 15b non contiene nessuna novità materiale.
Art. 15c (nuovo) Durata di validità della licenza di condurre
D’ora in avanti la licenza di condurre dovrà essere rilasciata di regola generale, quindi indipendentemente dall’età del titolare, unicamente con validità limitata e la sua proroga dovrà essere subordinata alla dimostrazione della propria idoneità alla guida e al completamento della formazione complementare prevista. Le mi-
8 RS 741.521; RU 2007 3539; http://www.admin.ch/ch/i/as/2007/3539.pdf