Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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l’esame di conducente, i conducenti professionisti dovranno sottoporsi ancora a una visita di un medico di fiducia dell’autorità preposta, da svolgersi ogni 5 anni fino al compimento del 50esimo anno d’età e successivamente ogni 3 anni. A partire dal 70esimo anno di età, non viene più fatta distinzione tra chi trasporta merci per lavoro e chi guida veicoli a titolo non professionale. Entrambe le categorie dovranno farsi visitare a intervalli di 2 anni, come già previsto oggi, mentre, a partire dal compimento dell’80esimo anno, la scadenza deve invece essere annuale. Le licenze di condurre che danno diritto a guidare veicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente, in futuro scadranno con il compimento del 70esimo anno di età. La misura riguarda le licenze di condurre della categoria D e della sottocategoria D1. Le attuali condizioni del traffico, molto più impegnative, richiedono una maggiore protezione dei passeggeri trasportati su torpedoni e minibus. Il minimo errore o la più piccola distrazione del conducente o della conducente può avere conseguenze disastrose.
Come variante proponiamo di far scadere le licenze di condurre in questione al compimento del 75esimo anno di età da un lato in quanto l’aspettativa di vita, in caso di buone condizioni di salute, è cresciuta e dall’altro tenendo conto degli attuali sforzi per consentire una certa flessibilità rispetto all’ètà di pensionamento.
Art. 15d (nuovo) Accertamento dell'idoneità alla guida o della competenza a
condurre
Il controllo sistematico dell’idoneità alla guida descritto sopra non consente ancora di rilevare tempestivamente tutti i casi. Sulla base di osservazioni della polizia, incidenti, infrazioni e altre constatazioni potrebbero rendersi necessari ulteriori accertamenti tra un intervallo e l’altro.
- Alcolismo (lett. a): le persone sorprese a circolare con una concentrazione e-
levata di alcol nel sangue o nell'alito devono sottoporsi a un esame di verifica dell'idoneità alla guida. Da un punto di vista medico detto esame risulta opportuno nelle persone che hanno condotto un veicolo a motore con un tasso pari o superiore all’1,6 per mille. Con un valore così elevato si è prossimi alla dipendenza.
- Dipendenza da stupefacenti (lett. b): la dipendenza da stupefacenti non è per
principio conciliabile con una guida sicura. Considerato il rischio di dipendenza spesso elevato di talune sostanze (ad es. la cocaina), una verifica dell’idoneità alla guida si giustifica già al primo accertamento di consumo di stupefacenti da parte del conducente.
- Gravi violazioni delle norme della circolazione (lett. c): si tratta di infrazioni
commesse non più solamente per negligenza, bensì per negligenza grave o addirittura intenzionalmente come brusche frenate per perturbare la circolazione, corse illegali, violazione estrema dei limiti di velocità. In questo caso l’obiettivo dell’esame è chiarire l’idoneità caratteriale del conducente.
- Beneficiari di rendite AI (lett. d e art. 66a cpv. 1bis LAI): a seconda della forma
di disabilità o compromissione psichica può essere pregiudicata anche l’idoneità alla guida. Per le persone affette da disabilità fisiche vi sono diverse possibilità per recuperare l’idoneità alla guida apportando delle modifiche ai