Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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veicoli. Problematica è invece l’invalidità dovuta a ragioni psichiche: in siffatti casi occorre appurare se il disturbo psichico sia compatibile o meno con una guida sicura. Proponiamo pertanto di autorizzare gli uffici cantonali AI a comunicare alle autorità competenti i dati necessari per valutare l’idoneità alla guida e la competenza a condurre. In caso di notifica, le autorità competenti devono procedere agli accertamenti necessari. Il diritto di notifica degli uffici cantonali AI proposto presuppone un adeguamento della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità11.
Le notifiche concernenti persone che non sono titolari di una licenza di condurre non fanno scattare ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti. In questi casi, i documenti ricevuti dagli uffici AI vanno distrutti immediatamente (art. 15d cpv. 2 avamprogetto LCStr).
- Notifica da parte di un medico (lett. e ed art. 104 cpv. 3 avamprogetto LCStr):
il diritto vigente accorda già ora ai medici la possibilità di annunciare all'autorità competente le persone che ritengono non idonee alla guida. Rinunciamo a introdurre l’obbligo di notifica in quanto difficilmente attuabile e suscettibile di compromettere in maniera definitiva il rapporto medico-paziente: vi sarebbe infatti il rischio che i pazienti desistano dal farsi curare talune malattie per paura che il medico ne dia comunicazione ai servizi della circolazione stradale.
Le misure volte a garantire l’idoneità alla guida sono una condizione essenziale della guida sicura di un veicolo a motore. Un altro presupposto altrettanto importante è la competenza a condurre, che racchiude in sé non solo le conoscenze teoriche in materia di norme della circolazione e la comprensione dei segnali e delle demarcazioni stradali, ma anche la capacità di guidare un veicolo a motore senza mettere a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada, la capacità di interpretare correttamente le diverse situazioni nel traffico reagendo in maniera adeguata nonché la capacità di evitare l’insorgere o di mitigare qualsiasi situazione di pericolo.
Le vigenti disposizioni in materia di formazione non richiedono modifiche a livello di legge, mentre a livello di ordinanza il Consiglio federale può ottimizzare le attuali prescrizioni relative ai corsi di teoria della circolazione12 , oggi come oggi non del tutto soddisfacenti (cpv. 3).
Art. 16a cpv. 1 lett. b, 16b cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 1 lett. b
Adeguamento redazionale all’attribuzione di valore probatorio al risultato della prova dell’alito (art. 55 cpv. 7 lett. d)
Art. 16e (nuovo) Corso di recupero in caso di revoca della licenza di condurre
Le sanzioni previste dalla legge federale sulla circolazione stradale (pene e misure amministrative) in caso di violazione delle norme della circolazione spesso non sono sufficienti per indurre i conducenti trasgressori ad adottare un comportamento conforme alle regole della strada. La statistica delle misure amministrative mostra che pur comminando sanzioni sono frequenti i casi di violazione recidiva
11 RS 831.20
12 Art. 18 OAC (RS 741.51); http://www.admin.ch/ch/i/rs/741_51/a18.html