Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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almeno sei mesi per ripetute infrazioni pericolose o per guida in stato di ebrietà o sotto l’effetto di stupefacenti, la licenza è revocata per altri tre mesi. Questi tre mesi supplementari non si applicano se l’interessato frequenta una formazione complementare riconosciuta dall’autorità cantonale. In questo modello, la decisione di frequentare tali corsi non è presa dall’autorità, bensì dalla persona a cui è stata revocata la licenza. Gli specialisti partono dal presupposto che le formazioni complementari siano più efficaci se non sono ordinate sistematicamente, ma si lascia alla persona la scelta.

Art. 17a (nuovo) Installazione di apparecchi per la registrazione dei dati

L'introduzione di un obbligo di dotazione generale è stata respinta dopo che uno studio tedesco ha dimostrato che l'effetto preventivo degli infortuni sarebbe ben inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Al ridotto potenziale di contenimento del numero di morti e feriti si contrapporrebbero inoltre costi troppo elevati (cfr. risposta del Consiglio federale a un intervento parlamentare di Humbel15).

Gli apparecchi per la registrazione dei dati producono invece un effetto preventivo specifico se il veicolo è usato per corse particolarmente pericolose e se non appartiene al conducente. In Svizzera esiste pertanto l'obbligo di installare questi apparecchi sui veicoli dotati di luci blu e avvisatore a suoni alternati, come pure su determinati veicoli adibiti al trasporto di persone16.

Per garantire l’effetto preventivo di una misura occorre chiaramente che i conducenti siano tenuti a rendere conto a terzi. Questo effetto preventivo può tornare utile alle persone che hanno violato in maniera grave o ripetuta le prescrizioni in materia di velocità. Infatti, una volta scaduto il periodo di revoca della licenza di condurre questi trasgressori non sono per ora sottoposti in pratica a nessuna sorveglianza speciale, il che accentua il rischio di recidive. Si ritiene dunque giustificato che le autorità preposte controllino in maniera più serrata e sistematica, per l’intero periodo di possibile recidiva (5 anni), queste categorie di persone a rischio allo scopo di tutelare non solo la collettività, ma questi stessi conducenti.

Il presupposto per disporre questa misura supplementare è che sia stata ordinata una revoca della licenza di condurre di almeno 12 mesi conformemente all'articolo 16c capoverso 2 lettera c LCStr, per superamento dei limiti massimi di velocità consentiti o per mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico. Anche nel caso di revoche a tempo indeterminato a seguito di inosservanza dei limiti di velocità (art. 16b cpv. 2 lett. e e f, 16c cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr), la licenza di condurre è nuovamente rilasciata a condizione che durante i 5 anni successivi al rilascio il titolare guidi esclusivamente veicoli dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati (cpv. 1).

Per poter controllare che l’interessato guidi effettivamente solo veicoli dotati di apparecchi per la registrazione dei dati, nella sua licenza di condurre è inserita

der EU-Studie ANDREA (in tedesco), Berna 2003

15 05.3884 Postulato Humbel Näf Ruth del 16.12.2005; Installazione di cosiddetti « crash recorder » (scatole nere) sui veicoli; http://www.parlament.ch/I/Suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20053884

16 Art. 102 cpv. 1 OETV (RS 741.41; http://www.admin.ch/ch/i/rs/741_41/a102.html)