Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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una nota specifica. Il Consiglio federale fisserà in un’ordinanza le altre prescrizioni d’esecuzione (specifiche del caso, controllo tecnico periodico dell’apparecchio, ecc.).

Se l'interessato utilizza un veicolo privo di apparecchio per la registrazione dei dati, la licenza di condurre gli viene revocata per un periodo adeguato (art. 17a cpv. 3 avamprogetto LCStr) e gli viene comminata una multa (art. 99 n. 9 avamprogetto LCStr).

Art. 19 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2 primo periodo

Occorre separare il diritto a circolare in velocipede dall’obbligo scolastico. Dato che in alcuni Cantoni l’età d’ingresso a scuola è abbassata o la frequentazione dell’asilo è considerata già scolarizzazione (inizio dell’obbligo scolastico), si abbassa pure l’età a partire dalla quale i fanciulli di questi Cantoni possono circolare in bicicletta. Nell’interesse della sicurezza della circolazione e su richiesta di istruttori della circolazione che insegnano le norme della circolazione nelle scuole, bisogna ora fissare un’età minima uniforme legata al raggiungimento di una certa maturità. Nell’ottica della psicologia dello sviluppo appare insensato e inaccettabile permettere ai fanciulli di circolare in velocipede senza accompagnatore prima del compimento dell’ottavo anno d’età. L’innalzamento dell’età minima è tuttavia in contrasto con gli sforzi tesi a promuovere il moto tra i fanciulli. Nell’ordinanza, il Consiglio federale stabilirà quindi dove possono circolare senza ripercussioni negative sulla sicurezza del traffico anche i bambini più piccoli (ad esempio nelle zone d’incontro, sulle ciclopiste, sulle strade vietate al traffico motorizzato).

L'età minima non dovrebbe quindi valere se i fanciulli sono accompagnati da una persona adulta, che in questo caso si fa garante di un comportamento sicuro e conforme alle norme da parte del bambino che accompagna. In questo modo, i fanciulli hanno inoltre la possibilità di imparare a circolare in bicicletta in maniera corretta prima di raggiungere l’età in cui possono percorrere da soli le strade. Al Consiglio federale deve essere attribuita la competenza di stabilire un’età minima per circolare in bicicletta anche in compagnia di adulti e di limitare la circolazione su determinati generi di strada.

Vista la formulazione positiva della disposizione di legge, occorre adeguare di conseguenza l’apertura di frase del capoverso 2.

Art. 21 cpv. 1 e 2 primo periodo

Nella pratica, i veicoli a trazione animale assumono al giorno d’oggi rilevanza per lo più nelle offerte turistiche in città e in campagna. Per questo incarico sono richiesti però conducenti istruiti con esperienza nella circolazione. Il raggiungimento dell’età minima di 16 anni sembra dunque un criterio appropriato.

Art. 25 cpv. 2 lett. i e 3 lett. a, e, f e g (nuovo)

Il capoverso 2 lettera i rappresenta un adeguamento redazionale al nuovo articolo 17a.

Il capoverso 3 lettera a LCStr obbliga il Consiglio federale a emanare prescrizioni sui requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli. Nel diritto vigente