Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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manca la competenza di definire requisiti riguardanti l'idoneità caratteriale17. Vi è dunque la necessità di colmare questa lacuna (lett. a) per garantire massima trasparenza e verificabilità in materia di requisiti di idoneità alla guida.

Create le basi giuridiche necessarie, il Consiglio federale aggiornerà anche i requisiti minimi riguardanti le esigenze fisiche e psichiche. In proposito terrà conto delle più recenti scoperte nel campo della medicina e della psicologia degli incidenti della circolazione. La questione centrale è che a partire dal 70esimo anno d’età sorgono di frequente il diabete senile, sindromi demenziali18 (ad es. l’Alzheimer), compromissioni cerebrali (ad es. ictus), affezioni degli occhi con diminuzione della vista e malattie che comportano limitazioni a livello di apparato motorio. Occorrerà inoltre regolamentare come procedere in caso di soddisfacimento solo parziale dei requisiti minimi. Due le possibilità percorribili: se il livello minimo richiesto può essere raggiunto grazie a rimedi specifici (ad es. correzione dell’acuità visiva per mezzo di occhiali, lenti a contatto o altro), la licenza di condurre è subordinata alla condizione prevista. In assenza di simili rimedi occorre verificare se, laddove carente, l’idoneità alla guida possa eventualmente essere compensata con una restrizione della licenza di condurre (ad es. divieto di circolazione sulle autostrade, divieto di circolazione notturna, autorizzazione a percorrere un determinato tratto, ecc.).

Per garantire che gli utenti motorizzati della strada siano idonei alla guida non bastano solo prescrizioni sui requisiti minimi d’idoneità alla guida e sui metodi di verifica, occorre inoltre che sia garantita la qualità degli esami. Ai sensi del capoverso 3 lettere f e g, il Consiglio federale ha l’intenzione di proporre in un’indagine conoscitiva a livello di ordinanza le seguenti misure:

Garanzia della qualità dell’esame di verifica dell’idoneità alla guida

Chiunque intenda svolgere esami per verificare l’idoneità alla guida deve essere in possesso di un’apposita autorizzazione che è rilasciata a condizione di aver seguito una formazione e aver superato un esame. Detta autorizzazione è prolungata se si frequentano regolarmente gli aggiornamenti prescritti.

È irrilevante se ad effettuare il primo esame di verifica è il medico curante o un medico di fiducia dell’autorità competente. Ciò che conta realmente è che l’esame sia standardizzato e svolto da personale debitamente formato. Se l’esame non fornisce un risultato certo (« idoneo » o « non idoneo »), ci si rivolge a uno specialista per una visita mirata (ad. es. ottico o neurologo), oppure si sottopone l’interessato a un esame completo di medicina del traffico in un istituto di medicina legale.

La novità consiste nel fatto che la persona incaricata di svolgere il primo esame di verifica non deve più notificare le proprie perplessità all’autorità competente,

17 Consapevolezza del rischio, tendenza a evitare rischi elevati, ridotta impulsività, bassa aggressività, elaborazione matura dei conflitti, resistenza allo stress, senso di responsabilità sociale, capacità di adattamento sociale, flessibilità nel modo di pensare, equilibrio psichico.

18 Nei 70enni la percentuale di malati si situa intorno al 2-3 per cento, in seguito il valore raddoppia ogni 5 anni. Nelle persone di età compresa tra gli 80 e gli 85 anni il tasso di ammalati raggiunge il 20-25 per cento (Rolf Seeger, Fahren im Alter – Hauptprobleme und sinnvolle Konzepte zur Überprüfung der Fahreignung aus verkehrsmedizinischer Sicht, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005, pag. 16).