Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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bensì predisporre di sua iniziativa esami più approfonditi. Se anche questi accertamenti non dovessero consentire di chiarire in maniera definitiva l’idoneità alla guida, si renderebbe opportuna una guida di prova nel traffico. In questo modo, sotto la direzione dell’autorità cantonale preposta al rilascio della licenza, medico ed esperti della circolazione elaborano un giudizio definitivo.
Art. 31 cpv. 2bis (nuovo)
Regolamentazione vigente: in applicazione dell’articolo 55 capoverso 6 LCStr, nell’ordinanza del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale19 l’Assemblea federale ha abbassato la soglia generale dallo 0,8 allo 0,5 per mille. Le prescrizioni più rigide già in vigore per il consumo di alcol da parte di taluni gruppi di persone non hanno subito modifiche. Conformemente all'articolo 2 capoverso 4 ONC20 ai conducenti che effettuano trasporti professionali di persone è vietato il consumo di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle 6 ore precedenti l'inizio del lavoro. Per i maestri conducenti (art. 58 cpv. 5 OAC21 in vigore fino al 31.12.2007), i conducenti che trasportano merci pericolose (art. 10 cpv. 2 SDR22) e i conducenti di autoveicoli in relazione con esercitazioni militari (art. 63 cpv. 1 OCSM23) vigono prescrizioni equivalenti.
L’astinenza dall’alcol nelle 6 ore precedenti l’inizio del lavoro si rivela insufficiente nei casi in cui il conducente sia affetto da alcolismo grave. Attualmente un conducente professionale può circolare con un tasso alcolico fino allo 0,49 per mille senza contravvenire alla legge. Il Consiglio federale ha provveduto a colmare questa lacuna per quanto riguarda i maestri conducenti. Il 28 settembre 2007, nel quadro della nuova ordinanza sui maestri conducenti24 (art. 17), ha introdotto una nuova regolamentazione che si spinge oltre le prescrizioni vigenti. A partire dal 1˚ gennaio 2008 i maestri conducenti non possono più esercitare la loro attività professionale se gli viene riscontrata una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,10 per mille oppure se hanno nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione nel sangue. Ciò significa di fatto tolleranza zero, in quanto non è possibile misurare analiticamente con precisione i valori al di sotto dello 0,10 per mille, senza poi contare che la curva dell’eliminazione dell’alcol dal sangue non è più lineare al di sotto dello 0,10 per mille, il che esclude la possibilità di effettuare calcoli retroattivi.
Il Consiglio federale può estendere già oggi, senza modifiche di legge, questa tolleranza zero ai gruppi di persone soggetti al divieto di consumare alcolici durante il lavoro e nelle 6 ore precedenti l’inizio dell’attività lavorativa. A garanzia di trasparenza proponiamo pertanto che nell'articolo 31 capoverso 2bis avamprogetto LCStr siano menzionati esplicitamente anche questi gruppi di persone.
19 RS 741.13; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_13.html
20 RS 741.11; http://www.admin.ch/ch/i/rs /c741_11.html
21 RS 741.51; http://www.admin.ch/ch/i/rs /c741_51.html
22 RS 741.621; http://www.admin.ch/ch/i/rs /c741_621.html
23 RS 510.710; http://www.admin.ch/ch/i/rs /c510_710.html
24 RS 741.522; http://www.admin.ch/ch/i/rs /c741_522.html