Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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di riflesso sfruttare meglio il potenziale di sicurezza non rimane ora che imporre un obbligo generale.
Circolare con i fari accesi nelle ore diurne ha un effetto secondario indesiderato, vale a dire un maggiore consumo di carburante che però, essendo stimato in media a mezzo decilitro per cento chilometri, rimane contenuto. In futuro, questo crescente consumo aggiuntivo di carburante si ridurrà ulteriormente grazie all'installazione di fari diurni LED.
Prevediamo che questo obiettivo vincolante indurrà tutti i fabbricanti di veicoli a produrre, per il mercato svizzero, nuovi mezzi dotati di un dispositivo di accensione automatico delle luci e fari diurni.
Sulla scia di questa modifica e della riformulazione del capoverso 1 va adeguato anche il capoverso 2. Non risulta nessuna modifica materiale rispetto alla situazione attuale. Dall’imbrunire all’alba nonché in caso di scarsa visibilità, se sono parcheggiati sulla carreggiata e difficilmente visibili, i veicoli a motore e i veicoli non motorizzati a quattro ruote devono essere illuminati. Questo obbligo non si applica, per motivi tecnici, al parcheggio di velocipedi (il che corrisponde all’ordinanza già in vigore).
Art. 54 Poteri speciali degli organi di controllo
L’articolo è rinumerato e il termine « polizia » sarà sostituito con « organi di controllo », di modo che tutti gli organi preposti ai controlli abbiano la possibilità di adottare i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Oltre alla polizia, anche l’Amministrazione federale delle dogane effettua dei controlli del traffico in occasione dei controlli doganali e contribuisce così all’aumento della sicurezza sulle strade svizzere.
Nel nuovo capoverso 6 è formulata una disposizione potestativa che riconosce alle autorità di controllo la possibilità di adottare misure adeguate in caso di violazione delle norme. Questa disposizione si applica ai veicoli utilizzati per le corse regolamentate dalla legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV, RS 744.10). Nei settori dove per effettuare corse di trasporto è necessaria un'apposita autorizzazione, questa disposizione integrativa consente alle autorità di controllo di impedire la continuazione del viaggio ad esempio in caso di accertata violazione grave o ripetuta delle norme della circolazione. Questa disposizione potestativa ne crea le basi, ammettendo allo stesso tempo una procedura adattabile al singolo caso che consenta di giudicare la situazione in base alla gravità dell’infrazione o alla recidività.
Le autorizzazioni servono in definitiva a garantire la sicurezza della circolazione. Riconoscendo alle autorità di controllo la possibilità di intervenire in caso di infrazioni gravi si vuole promuovere il rispetto delle vigenti norme della circolazione.
Art. 55 cpv. 6 nonché 7 lett. d (nuovo)
Conformemente al diritto vigente, per accertare l'inattitudine alla guida dovuta a stato di ebrietà occorre disporre, di massima, un prelievo di sangue. Si tratta di una procedura che richiede tempo, dispendiosa per gli interessati e legata a lun-