Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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ghe trafile organizzative per le autorità. Una modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione28 ha permesso di ovviare almeno in parte a questi inconvenienti.
Dal 1˚ gennaio 2005 una persona che viene sottoposta al test dell’alcol può riconoscere l’esito della prova dell’alito se il valore rilevato corrisponde a un tasso alcolico pari o superiore allo 0,5, ma inferiore allo 0,8 per mille. Questo riconoscimento costituisce la base per l’avvio di procedimenti penali e amministrativi e all’occorrenza la pronuncia di condanne penali nonché la disposizione di misure amministrative.
Se l’esito della prova dell’alito corrisponde a un tasso alcolico pari o superiore allo 0,8 per mille, il risultato dell’analisi del sangue costituisce la prova con valore legale dello stato di ebrietà. La procedura probatoria della prova del sangue impedisce tuttavia di svolgere un’attività di controllo efficiente. Recarsi in un ospedale o presso uno studio medico per effettuare un prelievo di sangue da sottoporre in seguito alle analisi di un laboratorio specializzato richiede non di rado parecchie ore. Durante questo lasso di tempo, i poliziotti impegnati nell’intervento non possono dedicarsi ai controlli della circolazione stradale. Si riduce di conseguenza la probabilità di bloccare conducenti che guidano sotto l’effetto dell’alcol o di rilevare altri tipi di infrazioni.
La prova dell’alito presenta diversi vantaggi rispetto a quella basata sul prelievo di sangue: più facile e veloce da praticare, essa non comporta interventi invasivi dell’integrità fisica della persona interessata e non da ultimo consente un risparmio in termini di costi segnatamente per i conducenti interessati. Tutti questi motivi parlano a favore dell’introduzione di questo mezzo di prova. La prova dell’alito ha inoltre il grande vantaggio di permettere alle forze di polizia di concentrarsi sulle loro attività di controllo.
Non mancano tuttavia le argomentazioni contrarie all'adozione della prova dell'alito29. Alcuni studi scientifici dimostrerebbero che non esiste nessun coefficiente di conversione indipendente dalla situazione concreta di misurazione in base al quale convertire nel tasso alcolico la concentrazione di alcol rilevata nell’alito e viceversa. Di conseguenza, partendo da una data concentrazione di alcol nell’alito non si potrebbe nemmeno risalire – visto lo sfasamento temporale – alla corrispondente concentrazione di alcol nel sangue. Ancor meno possibile sarebbe risalire alla concentrazione di alcol nell’alito al momento dell’infrazione, poiché ad oggi non si conoscono valori di degradazione comprovati scientificamente per la concentrazione di alcol nell’alito. Al momento mancano inoltre indizi scientifici sulla concentrazione di alcol nell’alito presumibilmente rilevabile nel singolo caso in seguito al consumo di una data quantità di alcol.
I Paesi che si sono fatti convincere dalla validità dell’analisi dell’alito sono comunque numerosi. In Nuova Zelanda il test è considerato prova con valore legale
28 RU 2004 2853
29 Cfr. Presa di posizione della Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin sulla questione dell'introduzione della prova dell'alcol per reati legati alla circolazione stradale conformemente al § 315c cpv. 1 n. 1 a e §
316 CP, in: Blutalkohol 39/2002, pag. 182-187.