Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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pubblicati a livello internazionale tra il 1987 e il 1998 hanno dimostrato che portare il casco è una misura efficace per prevenire lesioni alla testa32. Da questi studi è emerso che il casco di protezione per ciclisti consente mediamente di ridurre del 60 per cento il rischio di lesioni alla testa, del 58 per cento il rischio di lesioni cerebrali e del 47 per cento il rischio di lesioni facciali. Grazie a questa protezione, in molti casi è possibile ridurre sensibilmente i costi legati alle ripercussioni sociali e mediche degli incidenti. Alla luce delle conseguenze spesso gravi e tragiche delle lesioni alla testa, è assolutamente imperativo perseguire una strategia finalizzata a promuovere e diffondere tra la popolazione l’uso del casco di protezione.

Finora gli sforzi compiuti si sono basati sul carattere volontario del provvedimento e su misure di sensibilizzazione e incentivazione. La consapevolezza del potenziale di protezione del casco per ciclisti e il lancio di diverse iniziative e campagne pubblicitarie hanno indotto un progressivo, seppur lento, aumento della percentuale di ciclisti che indossano il casco. In base agli ultimi rilevamenti dell’Ufficio prevenzione infortuni, in Svizzera la percentuale attuale si attesta in media intorno al 40 per cento, con differenze marcate a seconda delle fasce d’età e dello scopo delle corse in bicicletta. Nei fanciulli fino ai 14 anni d’età questo valore si situa attualmente intorno al 56 per cento.

La proposta avanzata ora intende conferire al Consiglio federale la competenza di introdurre l’obbligo di indossare il casco. Di fronte alle possibili, in parte temute, ripercussioni controproducenti di un obbligo soprattutto per le persone adulte si prevede di prescriverlo a livello di ordinanza per ora solo per i fanciulli fino a 14 anni. Per quanto riguarda le altre fasce d’età, si continuerà a puntare sulla libera volontà del singolo e su misure di sensibilizzazione, nell’intento di convincere almeno il 50 per cento dei ciclisti a indossare il casco.

Nella LCStr trova ora fondamento giuridico anche il preesistente obbligo di indossare il casco per motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli, tra cui quads e trikes.

Art. 57b

Abrogato

Cfr. spiegazioni relative all’art 98a (nuovo)

Art. 65 cpv. 3

L'autore di un postulato33 chiede al Consiglio federale di esaminare come adeguare le vigenti basi giuridiche affinché in futuro non possa più essere escluso il diritto di regresso in caso di danni della circolazione stradale causati per negligenza grave. Secondo la regolamentazione vigente le compagnie assicurative hanno diritto di regresso nei confronti di un assicurato se questi commette un

32 Attewell/Glase/McFadden, Bicycle helmet efficacy: a meta-analysis. Accident Analysis and prevention, 2001/33, 345, citato in Furian/Hnatek-Petrak, Was bringt die Einführung einer gesetzlichen Helmtragpflicht? ZVR, 2006, pag. 427 ss.

33 04.3516 Postulato Joder del 6.10.2004; Kein Verzicht auf Rückgriffsrecht bei Grobfahrlässigkeit (testo disponibile in tedesco e francese): http://www.parlament.ch/I/Suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20043516