Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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in sede giudiziaria sin dal 1978, in Gran Bretagna dal 1983, in Austria dal 1986, nei Paesi Bassi dal 1989, in Finlandia dal 1990, in Italia dal 1992, in Lussemburgo dal 1994, in Irlanda e Germania dal 1998, mentre in Germania essa è valida unicamente nell’ambito della violazione di prescrizioni d’ordine, vale a dire per concentrazioni di alcol nell’alito corrispondenti a un tasso alcolico inferiore all’1,1 per mille.
Seguendo l’esempio di altri Paesi, la presente revisione si prefigge di introdurre l’analisi dell’alito come mezzo probatorio. Ciò significa che per accertare l’ebrietà ci si baserebbe di regola sull’esito del test dell’alito e non più su quello dell’esame del sangue. Occorre quindi da un lato definire valori limite del tasso alcolico nell’alito (poiché non è possibile effettuare direttamente una conversione) nell’ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale30 e dall’altro procedere a una modifica del capoverso 6. Questo articolo conferisce all’Assemblea federale la competenza di fissare i valori limite del tasso alcolico: con la nuova regolamentazione proposta, essa potrebbe stabilire anche i valori limite del tasso alcolico nell’alito.
In base alla nuova regolamentazione proposta, nell'articolo 1 capoverso 1 dell'« ordinanza del per mille » una concentrazione di alcol nell'alito pari a 0,25 milligrammi di alcol per litro di aria espirata corrisponde a un’alcolemia, ovvero a una concentrazione di alcol nel sangue, pari allo 0,5 per mille e una concentrazione di alcol nell'alito di 0,4 milligrammi di alcol per litro di aria espirata a una concentrazione di alcol nel sangue pari allo 0,8 per mille (cpv. 2). Come dimostrano diversi studi, questo rapporto di 1 a 2000 non è sempre costante e dipende da fattori individuali tra cui in particolare la temperatura corporea. Inoltre, quando è ancora in corso il passaggio dell’alcol consumato dal tratto gastrointestinale al sangue (fase di assorbimento), nel sistema circolatorio arterioso e venoso si registrano concentrazioni di alcol di diversa intensità. Durante questa fase, che può durare fino a due ore dal momento dell’ultima assunzione di alcol, il tasso alcolico misurato sulla base del sangue venoso può divergere sensibilmente dalla concentrazione di alcol misurata nell’aria espirata e successivamente convertita sulla base dell’alcol misurato nel circolo arterioso. In ogni caso, a prescindere dal valore del fattore di conversione che si adotterà, vi saranno sempre persone alle quali non si potrà applicare il valore scelto in ragione di fattori individuali. Questo significa che la concentrazione di alcol misurata nell’alito non coincide esattamente con il corrispondente valore del tasso alcolico di gran parte della popolazione. Questa prova si giustifica comunque per motivi politici. L’incapacità di condurre sotto l’effetto dell’alcol è dimostrata già a partire dallo 0,5 per mille (art. 1 cpv. 1 « ordinanza del per mille »). Pertanto, chi consuma grosse quantità di alcol pregiudicando in maniera conseguentemente forte la propria capacità di condurre, deve essere consapevole che sulla base dell’esito della prova dell’alito dovrà fare i conti con severe sanzioni penali o misure amministrative. L’elemento determinante non è quindi tanto il rapporto che viene stabilito tra i valori della concentrazione di alcol nell’alito e nel sangue tenendo conto di tutti i fattori individuali, quanto invece il fatto che anche per la concentrazione di alcol nell’aria espirata
30 RS 741.13