Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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viene fissato un valore cui è associato più o meno lo stesso rischio d’incidente collegato a un tasso alcolico dello 0,5 o 0,8 per mille. Per entrambi i valori vi saranno sempre delle differenze individuali.
La decisione di basarsi in linea di principio sull’esito del test dell’alito non significa che sia abolito definitivamente l’esame del sangue. Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale stabilirà i casi in cui dovrà ancora essere ordinato un prelievo di sangue. Si continuerà a fare ricorso all’esame del sangue se il test dell’alito non fornisce un risultato avente valore legale in sede giudiziaria, come nel caso in cui l’interessato affermi di aver consumato alcol successivamente all’evento contestato o se tra l’evento e il test dell’alcol trascorre molto tempo (ad es. per fuga del conducente). L’analisi del sangue vale come mezzo di prova dell’ebrietà anche quando una persona sottoposta a un controllo si rifiuta di collaborare alla prova dell’alito o se non è possibile effettuare questo tipo di test ad esempio per ragioni mediche (malattie delle vie respiratorie). L’intenzione di limitare in futuro il campo d’applicazione dell’esame del sangue consente di impedire che gli esiti del test dell’alito entrino in competizione con quelli dell’esame del sangue.
L’introduzione del test dell’alito quale mezzo probatorio richiede l’impiego di apparecchi di misurazione tecnicamente all’avanguardia, come quelli già oggi in uso in Germania. Questi apparecchi misurano il tasso di alcol nell’alito servendosi di due metodi fondamentalmente diversi e assicurano la correzione automatica di fattori suscettibili di influenzare il risultato, tra i quali temperatura corporea, temperatura esterna e volume di aria espirata. Questi apparecchi sono all'incirca 10 volte più costosi di quelli usati finora: ciò significa un notevole dispendio economico per i Cantoni poiché simili strumenti non sono attualmente né necessari né di uso corrente in Svizzera. Su scala nazionale, il fabbisogno di questo genere di apparecchi per il test dell'alito da dare in dotazione alla polizia è stimato a 1000 unità e richiede investimenti complessivi nell'ordine dei 10 milioni di franchi. I Cantoni devono inoltre calcolare costi supplementari per la formazione del personale addetto all’uso degli apparecchi nonché per l’assistenza e la manutenzione. Gran parte di questi costi è ad ogni modo a carico degli stessi conducenti trasgressori (multe e tasse).
L’attribuzione di valore probatorio al risultato della prova dell’alito serve all’accertamento ufficiale del fatto. Ai sensi dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione31, per gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione ufficiale di fatti l’Ufficio federale di metrologia (METAS) deve emanare un’ordinanza specifica che disciplini i requisiti metrologici di base che devono soddisfare tali strumenti di misurazione, la loro omologazione nonché l’assicurazione della loro stabilità di misurazione (ad esempio verificazione). In questo contesto bisognerà anche stabilire come assicurare che le misurazioni nell’ambito della prova dell’alito in Svizzera siano equivalenti a misure di riferimento riconosciute a livello internazionale.
Art. 57 cpv. 5 lett. b
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