Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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danno per negligenza grave. In ogni caso, contro un modesto premio supplementare la compagnia d’assicurazione rinuncia a far valere il proprio diritto di regresso. Simili proposte lanciano falsi segnali. In caso di incidenti con danni alle persone e/o danni materiali i conducenti che guidano in maniera molto pericolosa non devono poter contare sul fatto di non subire conseguenze finanziarie. Questa convinzione alimenta in questi individui l’indifferenza nei confronti del rispetto delle norme della circolazione.
Si deve pertanto impedire alle compagnie d’assicurazione di convenire contrattualmente la rinuncia all’esercizio del loro diritto di regresso. Per evitare che il regresso nei confronti dello stipulante sia attuato solo in maniera simbolica è necessario stabilire chiaramente in che modo vada determinato il regresso. I parametri obiettivi sembrano essere l’entità della colpa e la capacità economica dell’interessato.
Art. 68a (nuovo) Attestazione relativa ai sinistri provocati
Chi intende cambiare l’assicurazione di responsabilità civile dovrà in futuro poter richiedere alla propria assicurazione corrente un’attestazione relativa ai sinistri provocati o subiti. Per mezzo dell’attestazione dei sinistri subiti il detentore del veicolo può provare alla nuova assicurazione di non aver provocato danni nel corso degli ultimi 5 anni. Dal canto suo, la nuova assicurazione può subordinare la conclusione del contratto alla presentazione dell’attestazione relativa ai sinistri provocati rilasciata dalla precedente assicurazione.
L’attestazione relativa ai sinistri provocati serve all’assicurazione per fissare i premi in base ai rischi.
Analogamente all'articolo 4 numero 4 della quinta direttiva Ue dell'assicurazione degli autoveicoli34 ogni stipulante deve poter richiedere e ricevere in qualsiasi momento un'attestazione relativa ai sinistri provocati e subiti. Questa attestazione deve riferirsi agli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale e deve essere rilasciata al richiedente entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 76 cpv. 2 frase introduttiva e lett. d (nuovo)
Chi fa uso di mezzi simili a veicoli35 deve rispettare le norme in vigore per i pedoni e non è pertanto soggetto all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile prevista per i ciclisti, sebbene ad essi sia riconosciuto lo stesso potenziale di rischio. I mezzi simili a veicoli possono raggiungere infatti velocità simili a quelle dei velocipedi, con tuttavia tempi di frenata nettamente superiori.
Per i danni causati con mezzi simili a veicoli la responsabilità è regolamentata secondo le disposizioni generali del diritto civile (art. 41 ss. CO36 art. 333 CC37). Tuttavia, nessun autore potenziale di un danno è tenuto ad assicurarsi. Eppure potrebbero essere solo pochi i casi in cui i danni non sono coperti, giacché da un lato interverrebbe l’assicurazione responsabilità civile privata dell’autore del dan-
34 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_149/l_14920050611de00140021.pdf
35 vgl. art. 1 cpv. 10 e 50a cpv. 1 ONC (RS 741.11)
36 RS 220
37 RS 210