Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

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una sanzione penale o amministrativa per violazione delle norme della circolazione che dovrebbe distoglierlo dal commettere altri delitti.

Non è necessaria una limitazione che prevede che si rinunci alla confisca se il veicolo è stato utilizzato senza il consenso del proprietario o del detentore, ad esempio in caso di furto, furto d’uso o appropriazione indebita. In caso di furto e furto d’uso, per prevenire altre violazioni delle norme della circolazione da parte dell’autore con tale veicolo è sufficiente che il veicolo sia restituito al proprietario o al detentore. In caso contrario potrebbe essere giustificata lo stesso una confisca (un collaboratore utilizza regolarmente un veicolo della ditta senza il consenso del titolare, commettendo gravi violazioni delle norme della circolazione). Benché in questo caso la confisca sia una misura adeguata, il veicolo non deve essere distrutto, ma può anche solo essere riutilizzato per coprire i costi provocati.

Art. 95 n. 1 e 1bis

In una mozione42 si chiedono punizioni più severe per coloro che conducono un veicolo a motore senza aver superato l'esame di conducente o senza essere in possesso della licenza di condurre richiesta per la categoria di veicolo corrispondente. Secondo il diritto vigente, queste due infrazioni sono punite con la multa (contravvenzione). Chi invece conduce un veicolo a motore dopo che la licenza di condurre gli è stata revocata è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (delitto). Vi è in ciò una disparità di trattamento a livello giuridico; in tutti e tre i casi le persone interessate ignorano consapevolmente il divieto di condurre un veicolo a motore. La stessa sanzione va comminata anche in caso di guida senza licenza per allievo conducente o senza l’accompagnatore richiesto e in caso di prestito del veicolo a una persona che non è in possesso della licenza necessaria.

Le altre fattispecie menzionate nell’articolo 95 numero 1 possono continuare ad essere punite alla stregua di contravvenzioni poiché non presentano un potenziale di rischio comparabile. Sono ora disciplinate al numero 1bis.

Art. 98a (nuovo) Segnalazione di controlli della circolazione

Il vigente articolo 57b LCStr, che vieta la segnalazione dei radar per mezzo di apparecchi e dispositivi, risale al 1989 ed è entrato in vigore il 1˚ febbraio 199143. Alla luce dei progressi compiuti nel settore della tecnica della comunicazione questa disposizione appare oggi insufficiente: le informazioni possono infatti essere trasmesse e ricevute in un’infinita serie di modi. Le segnalazioni dei controlli di velocità sono ad esempio diffuse sui telefoni cellulari - attraverso i messaggi (SMS, short message system) - oppure sui pager. Le tecnologie moderne consentono inoltre, mediante appositi software, di memorizzare nei sistemi di navigazione come il GPS (global positioning system) la posizione degli apparecchi fissi di controllo e di avvertire i conducenti quando si avvicinano a un posto di controllo della velocità. Altra abitudine ormai consueta è la diffusione attraverso i

42 03.3587 Mozione Joder dell'1.12.2003; Strengere Sanktionen gegen das Führen eines Motorfahrzeuges ohne den erforderlichen Führerausweis (testo disponibile in tedesco e francese) http://www.parlament.ch/I/Suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20033587

43 AS 1991 71